Ordinanza n. 332/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo
comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse entrambe
l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Maimone Baronello Antonino e di
Spampinato Roberto, iscritte ai nn. 70 e 77 del registro ordinanze
1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 ed
8, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Pretore di Catania, con due ordinanze di identico
contenuto emesse entrambe l'11 ottobre 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma,
del codice penale, nella parte in cui - richiamando la sanzione
relativa all'evasione dal carcere anche per chi essendo in stato di
arresto nella propria abitazione o in altro luogo se ne allontana -
prevede una pena minima edittale di sei mesi di reclusione;
che il giudice rimettente fa presente che la Corte ha dichiarato
manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, analogo dubbio di legittimità costituzionale
concernente la stessa disposizione normativa (ordinanza n. 425 del
1988), ma sollecita una nuova valutazione che tenga conto della
successiva giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, se
appartiene alla discrezionalità del legislatore determinare la
quantità e qualità della sanzione penale, rientra tra i compiti del
giudice delle leggi verificare che l'uso della discrezionalità
legislativa in materia di trattamento punitivo rispetti il limite
della ragionevolezza, che esige che la pena sia proporzionata al
disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema
sanzionatorio adempia ad un tempo alla funzione di difesa sociale ed
a quella di tutela delle posizioni individuali (sentenza n. 341 del
1994);
che ad avviso del giudice rimettente l'art. 385, terzo comma,
del codice penale equiparerebbe nella sanzione fatti di diversa
gravità, giacché l'evasione dal carcere postulerebbe la fuga o
l'allontanamento definitivo, mentre l'allontanamento dell'imputato
dal luogo degli arresti domiciliari raramente rivestirebbe carattere
di definitività, sicché l'identità di previsione sanzionatoria
sarebbe irragionevole e comporterebbe una palese sproporzione del
sacrificio della libertà personale rispetto al disvalore
dell'illecito, tale da vanificare il fine rieducativo della pena, in
contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate;
Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche,
relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per
essere decisi congiuntamente;
che le ordinanze di rimessione tendono ad una disciplina
sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari
diversa da quella prevista per l'evasione e di minor rigore nel
minimo edittale;
che la configurazione di fattispecie criminose e la
determinazione della quantità e qualità della sanzione penale
appartengono alla discrezionalità del legislatore, e non spetta alla
Corte intervenire e modificare le scelte punitive effettuate dal
legislatore, a meno che sia evidente e del tutto irragionevole la
sproporzione tra sanzione e disvalore concreto del fatto, non
sorretta dalla minima giustificazione (sentenza n. 341 del 1994;
ordinanza n. 520 del 1991);
che la scelta compiuta dal legislatore nella definizione del
reato e nella previsione di una eguale sanzione minima per il delitto
di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di
evasione dal carcere non è palesemente irragionevole, apparendo
fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di
rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della libertà
personale, tanto più che l'osservanza del dovere di non
allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in maggior
misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è
sottoposto;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma,
del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte