Ordinanza n. 333/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 12/1977
- art. 4d.l. 12/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma
primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza) promosso con ordinanza
emessa il 16 luglio 1981 dal pretore di Roma nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra Renzi Dario ed altri e l'American Express Company
iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1982;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (Reg. ord. n.
818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1
febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dette norme stabiliscono la
nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il
computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di altra
forma di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione, per
preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio a quo, della dedotta
questione di legittimità costituzionale, né contiene riferimenti di
sorta alla fattispecie concreta, sicché non sarebbe nemmeno possibile
desumere da essa l'eventuale rilevanza;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo ordinanze n. 212 del 1982, nn. 22 e 140 del 1983),
dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta
carenza di motivazione in punto di rilevanza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1
febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1977, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte