Ordinanza n. 333/1985
Altra decisione · depositata il 11/12/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 398/1984
- art. 1legge 7/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio
1977 dal Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di Coletta
Mario, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 4 luglio
1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 272 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui consente che ai reati di competenza del Pretore sia
applicabile un diverso e più lungo termine di carcerazione preventiva
quando per gli stessi si procede unicamente a reati di competenza del
Tribunale a seguito di riunione dei procedimenti per connessione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3,
integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,
ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato
per cui è in atto la custodia cautelare;
e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il
predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui
confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano
già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che,
comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare,
purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non
"prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi,
ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella
Gazzetta Ufficiale;
che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo
per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce
della normativa nel frattempo sopravvenuta (v., per un identico
precedente, ordinanza n. 277 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte