Ordinanza n. 333/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.l. 10
luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in
l. 7 agosto 1982 n. 516; promossi con ordinanze emesse il 13 giugno
1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, il 13
dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Piacenza,
il 10 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di
Latina, l'11 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado
di Isernia, il 5 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1°
grado di Bari, il 4 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 2°
grado di Treviso, il 6 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di
1° grado di Roma, iscritte rispettivamente ai
nn. 767 e 898 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 70, 211, 319, 443,
515 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 10, 14, 27, 28, 34 e 47, prima serie speciale,
dell'anno 1986; emessa il 24 marzo 1986 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Alessandria, n. 527 del registro ordinanze 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 della
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanze rispettivamente emesse in data 6
dicembre 1984, 13 dicembre 1984, 10 ottobre 1985, 13 giugno 1985, 11
dicembre 1985, 5 dicembre 1985, 4 ottobre 1985 e 24 marzo 1986, le
Commissioni tributarie di primo grado di Roma, di Piacenza, di
Latina, di Isernia, di Bari, e di secondo grado di Treviso e di
Alessandria, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97
Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 (primo
comma, prima parte) del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (in tema di
condono tributario), nel testo modificato dalla legge di conversione
7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede che l'accertamento
dell'ufficio - sulla cui base si addiviene alla definizione agevolata
delle controversie - possa essere compiuto anche in epoca successiva
alla data di entrata in vigore del decreto legge (purché antecedente
alla presentazione della dichiarazione integrativa), così in
definitiva rimettendo alla discrezionalità della pubblica
amministrazione, che è posta nella condizione di poter scegliere se
e a chi notificare un accertamento, l'onerosità economica del
"condono" per ciascun contribuente, essendo esso sicuramente più
conveniente per i contribuenti ammessi alla definizione automatica in
mancanza di accertamento (ex art. 19) che per quelli ai quali un
accertamento in rettifica o d'ufficio sia stato invece notificato
(art. 16);
che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Roma, Piacenza, Latina ed Isernia è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria
di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni e
chiedendo l'emissione di una pronuncia con la quale quantomeno si
chiarisca che l'ambito applicativo della sentenza di questa Corte n.
175 del 1986 è estraneo alle fattispecie nelle quali i contribuenti,
cui siano stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio, non
abbiano presentato alcuna dichiarazione integrativa; la richiesta
della declaratoria di inammissibilità veniva reiterata, quanto
all'ordinanza n. 527/1987, in una memoria presentata in prossimità
della camera di consiglio;
Considerato che i giudizi, attesa l'identità delle questioni
prospettate, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo
grado di Isernia va dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza posto che, nella specie, i contribuenti non
avevano presentato alcuna dichiarazione integrativa ai sensi del d.l.
n. 429 del 1982, onde le relative disposizioni risultano non
applicabili ai fini della decisione del procedimento pendente innanzi
al giudice a quo;
che, invero, non è revocabile in dubbio che la caducazione
degli effetti degli avvisi di accertamento notificati dopo la data di
entrata in vigore del citato d.l. si verifichi solo riguardo a quei
contribuenti che una rituale e tempestiva dichiarazione abbiano poi
presentato, rimanendo tutti gli altri estranei al meccanismo del c.d.
"condono";
che delle questioni sollevate con le altre ordinanze di
rimessione va invece dichiarata la manifesta inammissibilità in
quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 175 del 1986;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.l. 10 luglio
1982 n. 429, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1982 n. 516, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.,
dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Piacenza,
Latina, Isernia e Bari e dalle Commissioni tributarie di secondo
grado di Treviso e di Alessandria con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte