Ordinanza n. 333/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni
tributarie") promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da
Taschini Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta
al n. 44 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7/1ª serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona,
nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei confronti dell'Ufficio
Imposte dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF
trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria per
invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle
Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio 1980
(pervenuta alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie"), in quanto non estende alle pensioni
privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione
dall'IRPEF) prevista per le pensioni di guerra;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione.
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza
dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e quindi
manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del
1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;
che nella ordinanza di rimessione in esame non vengono addotti
argomenti diversi;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie") sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte