Ordinanza n. 334/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 615/1966
- art. 20legge 615/1966
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 25d.P.R. 322/1971
- art. 8d.P.R. 322/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della
legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico), e dell'art. 25 della detta legge in relazione all'art. 8
del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1981 dal Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico
di Bertella Mario ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del
1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Chivasso - con ordinanza emessa il 14
febbraio 1981 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, per pretesa
violazione degli artt. 3 e 32 Cost., "nella parte in cui non prevedono
fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti
di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art.
8 del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322", nonché dell'art. 25 della legge
predetta, in relazione all'art. 8 del citato decreto presidenziale ed
in riferimento al primo comma dell'art. 32 Cost., "nella parte in cui
fissa i limiti di concentrazione dell'anidride solforosa nell'atmosfera
in 0,30 p.p.m. quale valore di punta in trenta minuti ed in 0,15 p.p.m.
quale concentrazione media di anidride solforosa nelle ventiquattro
ore": da un lato, poiché non basterebbe allo scopo la configurazione
di "fattispecie penalmente rilevanti" mediante un atto di natura
regolamentare quale il d.P.R. n. 322 del 1971, con la conseguenza che
la salute pubblica non sarebbe in tal caso adeguatamente protetta;
d'altro lato, poiché i limiti fissati dal decreto medesimo, quanto
alle immissioni di anidride solforosa nell'atmosfera, sarebbero così
bassi da far necessariamente apparire "non garantito il bene della
salute";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che entrambe le questioni "siano
dichiarate inammissibili, per la loro irrilevanza nel giudizio a quo, e
comunque infondate".
Considerato che la prima delle impugnative in esame, fondata o meno
che sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si
risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di
accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla
legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si
dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante
giurisprudenza di questa Corte;
e che, d'altra parte, la seconda impugnativa ha sostanzialmente per
oggetto una norma di cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere
regolamentare, come l'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1971; sicché anche
questa denuncia va considerata manifestamente inammissibile,
concernendo un decreto carente della forza e del valore propri delle
leggi formali e degli atti equiparati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio
1966, n. 615, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sollevata dal
Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 615 del 1966 in
relazione all'art. 8 del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sollevata con
l'ordinanza predetta, in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte