Ordinanza n. 334/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dalla Commissione tributaria
di 1° grado di Treviso, iscritta al n. 165 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
28/prima serie speciale dell'anno 1986;
Udito l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza del 15 maggio 1985 la Commissione
tributaria di primo grado di Treviso sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 76, 3 e
53 Cost., ritenendo viziata per eccesso di delega la presunzione
assoluta posta dal terzo comma dell'art. 76 circa la natura
speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i
terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguite dalla vendita,
anche parziale, dei terreni stessi; la Commissione riteneva altresì
in contrasto con il principio di capacità contributiva sia
l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate nell'anno
di vendita del bene, trascurando l'ipotesi che l'attività di
lottizzazione si sia protratta per più anni, sia il trattamento
riservato alle plusvalenze in oggetto, deteriore rispetto a quello
previsto dagli artt. 12 e 13 dello stesso decreto, relativi a
situazioni simili;
che la Commissione denunciava, inoltre, il contrasto con gli
artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 76, secondo comma, perché il sistema di
calcolo delle plusvalenze ivi previsto non terrebbe in alcun modo
conto dell'eventuale perdita del potere d'acquisto della moneta, col
risultato di consentire la tassazione anche di redditi in realtà
inesistenti;
che la Presidenza del Consiglio intervenuta, deduceva
l'infondatezza della questione;
Considerato che, in relazione al primo dei profili denunciati, il
ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non
può ritenersi escluso, in quanto l'art. 2, punto 5, della legge
delega 9 ottobre 1971 n. 825, non contiene alcuna determinazione
specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle
disposizioni dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 597;
che, ad ogni modo, come questa Corte ha più volte chiarito
(cfr. sentt. nn. 103, 109 del 1967; n. 99 del 1968;
n. 200 del 1976; n. 42 del 1980), le presunzioni tributarie non sono
di per sé illegittime purché si fondino su "indici concretamente
rivelatori di ricchezza" ovvero su "fatti reali" quand'anche
difficilmente accertabili, affinché l'imposizione non abbia una
"base fittizia";
che, con ogni evidenza, il legislatore può prendere a
riferimento per la prestazione tributaria il solo periodo d'imposta
nel corso del quale ha avuto luogo la vendita dei terreni lottizzati
che costituisce il presupposto economico, espressione della capacità
contributiva del soggetto, al quale la prestazione stessa risulta
collegata;
che, quanto alla mancata considerazione da parte del legislatore
della componente inflazionistica presente nella differenza tra prezzo
d'acquisto e prezzo reale conseguito, questa Corte ha affermato che
il "principio della capacità contributiva non può dirsi violato
solo per il fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia
accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo pur nella
incontestabile presenza di una effettiva capacità del contribuente"
(sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 268 del 1985);
che deve, pertanto, dichiararsi la manifesta infondatezza della
sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) sollevata in riferimento agli artt. 3,
53 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte