Ordinanza n. 334/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice
di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 gennaio
1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 157 e 158 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Cosenza, con due ordinanze di identico contenuto emesse in
data 19 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 321
del codice di procedura penale;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, non
prevedendo che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di
sequestro preventivo possa essere presentata anche dalla persona
offesa querelante, ne violerebbe il diritto
costituzionalmentegarantito alla tutela giurisdizionale;
che il giudice a quo, escludendo che nella fattispecie
sottoposta al suo esame, ricorrano i presupposti per disporre il
sequestro probatorio e condividendo l'orientamento della Corte di
cassazione che, in base al tenore letterale dell'art. 321 del codice
di procedura penale, esclude la possibilità per il g.i.p. di
decidere in ordine al sequestro preventivo se non su esclusiva
richiesta del p.m., ritiene che, nei reati la cui procedibilità è
rimessa alla volontà dei privati, la richiesta di sequestro
preventivo non può rientrare nell'esclusiva disponibilità del
pubblico ministero che è parte;
che, sempre ad avviso del giudice rimettente, il relativo potere
andrebbe, invece, riconosciuto anche al privato, dalla cui
manifestazione di volontà dipende l'esercizio dell'azione penale, e
la cui tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della
Costituzione, risulta fortemente limitata dalla norma impugnata,
soprattutto in relazione agli effetti che la misura cautelare in
questione sarebbe in grado di offrirgli, facendo cessare la
situazione di illiceità che lo aveva indotto a presentare la
querela;
che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che, non
essendo stata presentata al giudice a quo alcuna richiesta di
sequestro preventivo, l'eventuale accoglimento della questione
risulterebbe irrilevante ai fini del decidere;
che, nel merito, l'interveniente ha poi osservato che il
fondamento dell'istituto in esame consiste nell'esigenza di tutela
della collettività in relazione al protrarsi dell'attività
criminosa e dei suoi effetti, e pertanto, ogni iniziativa al riguardo
non potrebbe che spettare, in via esclusiva, al pubblico ministero,
mentre la circostanza che l'adozione della misura possa risultare
utile anche al soddisfacimento degli interessi della persona offesa
non potrebbe avere alcun rilievo;
che, peraltro, con specifico riferimento alla posizione
processuale del querelante, la questione apparirebbe del tutto priva
di fondamento, dal momento che, nei reati perseguibili a querela,
l'interesse leso dalla condotta antigiuridica non sarebbe certamente
meritevole di una maggiore tutela;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità, per difetto di
rilevanza, sollevata dall'interveniente non ha fondamento, poiché la
concreta valutazione dei presupposti per l'emanazione del
provvedimento spetta al giudice a quo, che l'ha evidentemente operata
in relazione a quell'istanza di sequestro che - dall'esame degli atti
- risulta presentata contestualmente alla proposizione della querela;
che, per quanto attiene invece al merito della questione,
l'esercizio del potere di sequestro preventivo, essendo finalizzato
ad interrompere l'iter criminoso o ad impedirne la progressione, e
quindi ispirato ad un'evidente ratio di prevenzione del reato, non
può che spettare al pubblico ministero, che è bensì parte, ma
parte pubblica (vedi sentt. nn. 190 e 88 del 1991);
che la predetta esigenza "di tutela della collettività con
riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti"
(relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale)
non può ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della
parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito,
che non sempre sussiste e che comunque è ben distinto dall'interesse
manifestato - attraverso la presentazione della querela -
all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato;
che la mancata inclusione della tutela di tale interesse
nell'ambito delle finalità perseguite dall'istituto del sequestro
preventivo è questione che attiene alle scelte del legislatore e, in
ogni caso, non viola l'invocato parametro costituzionale, sia perché
il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua
garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia
perché appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure
cautelari esperibili nel processo civile;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte