Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice

di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 gennaio

1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 157 e 158 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Cosenza, con due ordinanze di identico contenuto emesse in

data 19 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 321

del codice di procedura penale;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, non

prevedendo che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di

sequestro preventivo possa essere presentata anche dalla persona

offesa querelante, ne violerebbe il diritto

costituzionalmentegarantito alla tutela giurisdizionale;

che il giudice a quo, escludendo che nella fattispecie

sottoposta al suo esame, ricorrano i presupposti per disporre il

sequestro probatorio e condividendo l'orientamento della Corte di

cassazione che, in base al tenore letterale dell'art. 321 del codice

di procedura penale, esclude la possibilità per il g.i.p. di

decidere in ordine al sequestro preventivo se non su esclusiva

richiesta del p.m., ritiene che, nei reati la cui procedibilità è

rimessa alla volontà dei privati, la richiesta di sequestro

preventivo non può rientrare nell'esclusiva disponibilità del

pubblico ministero che è parte;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, il relativo potere

andrebbe, invece, riconosciuto anche al privato, dalla cui

manifestazione di volontà dipende l'esercizio dell'azione penale, e

la cui tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della

Costituzione, risulta fortemente limitata dalla norma impugnata,

soprattutto in relazione agli effetti che la misura cautelare in

questione sarebbe in grado di offrirgli, facendo cessare la

situazione di illiceità che lo aveva indotto a presentare la

querela;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che, non

essendo stata presentata al giudice a quo alcuna richiesta di

sequestro preventivo, l'eventuale accoglimento della questione

risulterebbe irrilevante ai fini del decidere;

che, nel merito, l'interveniente ha poi osservato che il

fondamento dell'istituto in esame consiste nell'esigenza di tutela

della collettività in relazione al protrarsi dell'attività

criminosa e dei suoi effetti, e pertanto, ogni iniziativa al riguardo

non potrebbe che spettare, in via esclusiva, al pubblico ministero,

mentre la circostanza che l'adozione della misura possa risultare

utile anche al soddisfacimento degli interessi della persona offesa

non potrebbe avere alcun rilievo;

che, peraltro, con specifico riferimento alla posizione

processuale del querelante, la questione apparirebbe del tutto priva

di fondamento, dal momento che, nei reati perseguibili a querela,

l'interesse leso dalla condotta antigiuridica non sarebbe certamente

meritevole di una maggiore tutela;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità, per difetto di

rilevanza, sollevata dall'interveniente non ha fondamento, poiché la

concreta valutazione dei presupposti per l'emanazione del

provvedimento spetta al giudice a quo, che l'ha evidentemente operata

in relazione a quell'istanza di sequestro che - dall'esame degli atti

- risulta presentata contestualmente alla proposizione della querela;

che, per quanto attiene invece al merito della questione,

l'esercizio del potere di sequestro preventivo, essendo finalizzato

ad interrompere l'iter criminoso o ad impedirne la progressione, e

quindi ispirato ad un'evidente ratio di prevenzione del reato, non

può che spettare al pubblico ministero, che è bensì parte, ma

parte pubblica (vedi sentt. nn. 190 e 88 del 1991);

che la predetta esigenza "di tutela della collettività con

riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti"

(relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale)

non può ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della

parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito,

che non sempre sussiste e che comunque è ben distinto dall'interesse

manifestato - attraverso la presentazione della querela -

all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato;

che la mancata inclusione della tutela di tale interesse

nell'ambito delle finalità perseguite dall'istituto del sequestro

preventivo è questione che attiene alle scelte del legislatore e, in

ogni caso, non viola l'invocato parametro costituzionale, sia perché

il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua

garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia

perché appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure

cautelari esperibili nel processo civile;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte