Ordinanza n. 335/1983
Altra decisione · depositata il 28/11/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
- art. 1legge 336/1970
- art. 2legge 336/1970
- art. 3legge 336/1970
usata come parametro
citata
- art. 30-bislegge 55/1983
- art. 4legge 336/1970
- art. 6legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 9 ottobre 1971, n. 824 (attuazione ed integrazione della legge 24
maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come in vigore a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, e
degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, e 4 della legge 24
maggio 1970, n. 336, promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di
Brescia l'11 giugno 1982, dal Pretore di Genova il 6 luglio 1982, dal
Pretore di Napoli il 12 luglio 1982, dal Pretore di Firenze il 14
maggio 1982, dal Pretore di Bologna il 22 settembre 1982 (due
ordinanze) e il 23 settembre 1982 (tre ordinanze), dal Pretore di Lecce
il 21 luglio 1982, dal Pretore di Bologna il 23 settembre, il 28
settembre, il 7 ottobre, il 14 ottobre, il 5 ottobre, il 6 ottobre e il
28 ottobre 1982, dal Pretore di Velletri il 18 ottobre 1982, dal
Pretore di Napoli il 21 settembre 1982, dal Pretore di Parma il 5
ottobre 1982, dal Pretore di Verona il 27 ottobre 1982, dal Pretore di
Parma il 29 ottobre 1982, dal Pretore di Lecce il 25 novembre 1982 e
dal Pretore di Roma il 26 novembre 1982 (due ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 635, 677, 723, 729, 781, 782, 783, 797,
798, 804, 813, 814, 816, 817, 818, 834, 856, 861, 862, 883, 912 e 941
del registro ordinanze 1982 ed ai nn. 32, 41 e 42 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 53, 67, 81, 94, 101, 108, 128, 135, 149, 156, 163 e 177 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin;
ritenuto che il Pretore di Brescia, il Pretore di Genova, il Pretore
di Napoli, il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore di
Velletri, il Pretore di Parma, il Pretore di Verona, il Pretore di
Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in
riferimento al quarto comma dell'art. 81 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n.
824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi
l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e
dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti
oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza
n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende
municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri
finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti
previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata",
l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e che nei giudizi
predetti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri dapprima concludendo, in via principale, nel senso
dell'inammissibilità della proposta questione, per difetto di
rilevanza, e in via subordinata nel senso dell'infondatezza; quindi
chiedendo che la Corte restituisca gli atti ai giudici di merito,
affinché tengano conto del sopravvenuto art. 30 bis del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile
1983, n. 131;
ritenuto, d'altronde, che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa
il 14 maggio 1982, ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e
terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - sempre in
riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - "poiché
attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato
nello stesso art. 4 senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al
soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri"; mentre il
Pretore di Parma, con ordinanza del 29 ottobre 1982, ha coinvolto nella
già ricordata impugnativa l'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella
parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari
posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie
locali"; e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari tali questioni
inammissibili e comunque infondate, ovvero restituisca gli atti ai
giudici a quibus per un riesame della loro rilevanza.
considerato che i venticinque giudizi, riguardando questioni
identiche o strettamente connesse, si prestano ad essere riuniti e
decisi con unica ordinanza;
che nel corso dei giudizi stessi è entrato in vigore l'art. 30 bis
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come
modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha
aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971:
"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24
maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge
stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede
l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente
utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio proveniente dai
trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai
medesimi"; e che di conseguenza, in accoglimento della richiesta
avanzata dall'avvocatura dello Stato, va disposta la restituzione degli
atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle
proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Brescia, di Genova,
di Napoli, di Firenze, di Bologna, di Lecce, di Velletri, di Parma, di
Verona e di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte