Ordinanza n. 335/1991
Altra decisione · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 154/1991
- art. 21d.l. 69/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il
28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Isernia nel ricorso proposto da Ufficio I.V.A. di Isernia contro
Fiore Maria Luisa, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio, la Commissione tributaria
di secondo grado di Isernia, con ordinanza emessa il 28 novembre
1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per contrasto con il
principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione
perché dall'esito della stessa dipende l'accertamento della
sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e
della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati, reputa
che la norma impugnata "fa dipendere da fattori estranei alla
volontà del contribuente la tempestività e conseguentemente la
validità di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio IVA
diverso da quello competente", così generando sperequazioni tra
contribuenti;
che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, in primo
luogo, la manifesta inammissibilità della questione, non contenendo
l'ordinanza di rimessione né alcun cenno sull'oggetto del giudizio
principale, né l'indicazione di un tertium comparationis per la
dedotta sperequazione, e che, nel merito, la difesa dello Stato
ricorda che la regola iuris contenuta nella norma denunciata è stata
già sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte in sede di
esame del corrispondente art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del
1973 in materia di imposte dirette (sentenza n. 82 del 1989 e
ordinanze nn. 103 e 206 del 1990);
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, il
decreto legge 15 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni
nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto (art. 8)
la possibilità di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21
del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni
nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra anche quella
oggetto del giudizio principale;
che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla
Commissione tributaria rimettente perché valuti la permanenza del
requisito della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Isernia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte