Ordinanza n. 335/1997
Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17
luglio 1996 dal tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 1137 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17 luglio
1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza
sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il
dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente
connesso;
che, in particolare, il giudice remittente riferisce di aver
applicato la pena su richiesta a persona alla quale era stata
contestata "l'emissione di fattura per operazione inesistente" e che
si trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona
a cui è stata contestata l'annotazione della medesima fattura;
che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare la pena su
richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito del
patteggiante ed avrebbe in tal modo espresso un giudizio
contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto un profilo
diverso, viene contestato all'altro imputato non patteggiante, il cui
diritto di difesa risulterebbe nella specie "compromesso e menomato";
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata";
che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice remitttente per un nuovo esame
della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lagonegro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte