Ordinanza n. 336/1983
Altra decisione · depositata il 28/11/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 904/1977
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 571/1979
- art. 4d.l. 571/1979
- art. 6d.l. 571/1979
- art. 7d.l. 571/1979
- art. 15d.l. 571/1979
- art. 16d.l. 571/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM) promosso con
ordinanza emessa il 19 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Nuoro sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Nuoro - con
ordinanza emessa, su ricorso proposto dall'INA, il 19 giugno 1978 e
pervenuta alla Corte il 12 giugno 1981 - ha censurato come
costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643; che detta Commissione deduce la rilevanza della questione
così prospettata, in quanto il giudizio di cui essa è investita non
può essere definito indipendentemente dalla pronunzia rimessa a questa
Corte; e nel merito assume che il vizio delle disposizioni denunziate
derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile
monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore
iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del
valore della moneta";
che le norme di legge investite dall'ordinanza in esame concernono
rispettivamente l'imponibile (art. 6) e le detrazioni (art. 14) con
riferimento all'imposta comunale sull'incremento del valore degli
immobili;
che nel presente giudizio si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri;
che l'Avvocatura osserva come, successivamente all'emissione
dell'ordinanza di rinvio, siano intervenute la sentenza n. 126/1979 di
questa Corte e le disposizioni adottate con il d.l.12 novembre 1979, n.
571: la suddetta pronuncia ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R.
n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14 dello stesso decreto (nonché dell'art. 8 della legge 16
dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del
valore imponibile netto determina - in relazione al periodo in cui
l'incremento si è formato - ingiustificate disparità di trattamento
fra i soggetti passivi del tributo; il d.l. n. 571/1979, applicabile
anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, ha abrogato l'art.
14 del d.P.R. n. 643/1972 e successive modificazioni (art. 8 legge n.
904/1977) ed introdotto, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso
decreto, nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va
calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione;
che l'Avvocatura dello Stato chiede quindi che la questione avente
per oggetto l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72 sia dichiarata infondata, in
conformità di quanto questa Corte ha statuito, con la sentenza n.
126/1979, in ordine alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost.;
mentre la questione relativa all'art. 14 dello stesso decreto e
dell'art. 8 della legge n. 904 del 1977 non avrebbe più ragione
d'essere, in seguito all'abrogazione retroattiva delle disposizioni
censurate.
Considerato che, come rileva l'Avvocatura, è stata in altra
decisione dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità
concernente l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72, in riferimento a vari
parametri, ivi inclusi gli artt. 3 e 53 Cost.; che, sebbene la
questione sia nel presente giudizio posta senza espresso riferimento a
norme di raffronto costituzionali, essa può tuttavia ritenersi
ammissibile, risultando dalla parte motiva dell'ordinanza che si vuole
in sostanza prospettare la lesione dell'art. 53 Cost.; che, d'altra
parte, la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi nel merito dalla
soluzione in precedenza adottata;
considerato, infine, che le più recenti norme contenute nell'art. 1
del d.l. n. 571/79 e nella relativa legge di conversione (12 gennaio
1980, n. 2), hanno abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del
1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione
dell'art. 15 dello stesso decreto, con gli effetti temporali ivi
configurati, e che si rende in conseguenza necessaria la restituzione
degli atti al giudice a quo perché valuti, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte