Ordinanza n. 336/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con n. 6 ordinanze
emesse il 1° febbraio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale
di Foggia, iscritte ai nn. 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Calderisi Luigi, imputato di avere omesso di annotare sul prescritto
registro 250 ricevute fiscali, il Giudice istruttore del Tribunale di
Foggia con ordinanza del 1° febbraio 1986 (reg. ord. n. 299 del 1986)
sollevava, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10
luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, il
quale commina sanzioni penali per "chi stampa, fornisce, acquista o
detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento
dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle
prescritte annotazioni";
che, secondo il giudice rimettente la descrizione di tale
fattispecie di reato, rinviando ad atti amministrativi per quanto
riguardava le "prescritte annotazioni" - ossia ai decreti
ministeriali di attuazione della l. 10 maggio 1976 n. 249, contenente
tra l'altro norme in materia di documenti di accompagnamento e di
ricevute fiscali -, violava il principio di riserva di legge in
materia penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: questa
norma infatti escludeva, sempre secondo l'ordinanza di rimessione,
che il precetto penale, per effetto di un rinvio espresso o tacito,
venisse integrato da atti amministrativi;
che ordinanze di identico contenuto venivano emesse dallo stesso
giudice nel corso dei procedimenti penali
contro Giordani Francesco, Marrone Nicola, Magnifico Savino,
Barriello Lucia e Piscopo Maria Mattea (registro
ord. nn. da 300 a 304 del 1986);
Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte
(tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il
principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi
soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti,
i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui
trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così
ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi
elementi costitutivi;
che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento
omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì
chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il
commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione
fiscale e rimanendo all'autorità amministrativa la sola emanazione
di prescrizioni di dettaglio;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10
luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516,
sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal Giudice istruttore del
Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte