Ordinanza n. 336/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 614/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei
territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promosso
con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dalla Commissione Tributaria
di primo grado di Terni sul ricorso proposto da Camilli Claudio
contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritta al n. 186 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Camilli Claudio avverso il
provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette di Terni di revoca della
concessione dell'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi,
la Commissione Tributaria di primo grado di Terni, con ordinanza del
23 gennaio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990
(R.O. n. 186 del 1990), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella parte in cui
limita l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove
imprese artigiane e alle nuove piccole e medie imprese industriali
aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone
depresse dell'Italia settentrionale e centrale;
che, ad avviso della Commissione, la norma censurata - in quanto
non riferibile alle imprese produttrici di servizi che, ai fini della
propulsione del sistema economico, esercitano una funzione simile a
quella delle imprese artigiane ed industriali - contrasterebbe con i
principi in tema di uguaglianza e di capacità contributiva stabiliti
dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludeva per la manifesta inammissibilità della questione;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 319 del
1987) alla stregua della considerazione che, dovendosi escludere
l'uguaglianza delle situazioni comparate, la richiesta estensione del
beneficio rientra nella sfera di discrezionalità riservata al
legislatore e che l'esclusione della sindacabilità del differente
trattamento vale anche a dimostrare la inammissibilità
dell'impugnativa relativa all'art. 53 della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove sui
quali possa fondarsi una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966,
n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi
dell'Italia settentrionale e centrale), in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte