Ordinanza n. 336/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 7/1991
- art. 8d.l. 7/1991
usata come parametro
citata
- art. 3legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e
disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con
ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a
carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del
decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la
possibilità di sanare in via amministrativa le violazioni di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi
prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
che tale impossibilità, impedendo di considerare depenalizzata
la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai
precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi
depenalizzati, ma per i quali è invece espressamente prevista la
sanatoria in via amministrativa;
che non si è costituita la parte, ma ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse
dichiarata inammissibile;
Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non è stato
convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio
1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in
materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per
definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte