Ordinanza n. 336/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal Pretore di Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il
15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4
febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna,
rispettivamente iscritte ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e
301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il Giudice relatore
Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre
1993, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni
sostitutive ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge
10 maggio 1976, n. 319;
che un'identica questione hanno sollevato anche il Pretore di
Bologna, con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994,
9 febbraio 1994 e 9 marzo 1994, il Pretore di Saluzzo, con due
ordinanze, entrambe del 15 febbraio 1994 e la Corte di appello di
Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994;
che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi
giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento)";
e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del
1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Asti, dal
Pretore di Bologna, dal Pretore di Saluzzo e dalla Corte di appello
di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte