Ordinanza n. 337/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 264/1974
usata come parametro
citata
- art. 7legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 8
luglio 1974, n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento
della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 dal Tribunale Amministrativo
regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da Pino Francesco ed
altro contro il Comitato regionale di controllo ed altri iscritta al n.
420 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 283 del 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 sul ricorso
proposto da Pino Francesco ed altro contro il Comitato regionale di
controllo della Regione Lombardia nonché la Regione Lombardia e l'Ente
Ospedaliero S. Anna di Como (ordinanza pervenuta alla Corte il 22
maggio 1981, comunicata il 23 e notificata il 25 febbraio 1981,
iscritta al n. 420 R.O. 1981 e pubblicata nella G.U. n. 283 del 14
ottobre 1981), l'adito Tribunale Amministrativo regionale per la
Lombardia ebbe a sollevare d'ufficio e a giudicare non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di
legittimità dell'art. 7 d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (modificato dalla
legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione) nella parte (e cioè nel
comma secondo, divenuto, in sede di conversione, terzo) in cui dispone
l'inderogabilità, mediante accordi locali (e quindi delibere
ospedaliere), degli accordi nazionali collettivi,
che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che la Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio
1974 n. 264 (divenuto terzo con la l. 386/1974 di conversione) e che il
giudice a quo, pur menzionando nel dispositivo l'intero art. 7, ha
nella motivazione sospettato di incostituzionalità il solo secondo
(divenuto terzo in sede di conversione) comma dell'art. 7, già
impugnato con l'ordinanza 132/1980 su cui la Corte ha reso motivata
sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 264
divenuto comma terzo per la l. 17 agosto 1974 n. 386 di conversione),
sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 (n. 420 R.O. 1981) e già
giudicata fondata con la sent. 161/1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte