Ordinanza n. 337/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa
il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 526 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Lizzi Renzo, su rapporto dell'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio
davanti al Tribunale di Tolmezzo per l'imputazione di cui all'art. 2,
ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto
1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto d'imposta, omesso
di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di
acconto su somme pagate per retribuzioni;
che il Tribunale con ordinanza del 20 maggio 1986 (reg. ord. n.
526 del 1986), rilevato come l'imputato avesse non già omesso del
tutto ma solo ritardato di dieci giorni il versamento delle somme
dovute all'erario, dubitava che la riunione di due fatti diversi e di
diversa gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto
l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse col
principio d'eguaglianza;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute
in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del
1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad
un reato omissivo ad effetti permanenti la cui pena è stata
discrezionalmente prevista dal legislatore nell'art. 2 d.l. n. 429
del 1982, attualmente impugnato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sent.
nn. 103 del 1982, 162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali
del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili
nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli:
né, per quanto attiene al caso di specie, può ritenersi
irragionevole la non previsione di una sanzione differenziata per
l'ipotesi in cui il reo, versando in lieve ritardo quanto dovuto,
siasi adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze del reato,
giacché di tale comportamento il giudice potrà tener conto in sede
di determinazione quantitativa della pena;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte