Ordinanza n. 337/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo
e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso
con ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal TAR della Sicilia Sezione
distaccata di Catania - sul ricorso proposto da Spampinato Maria
Grazia ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Catania ed
altro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1990 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Maria Grazia Spampinato ed
altri nove ricorrenti - tutti docenti incaricati in corsi di
orientamento musicale - avverso il provvedimento del Provveditore
agli studi di Catania che li ha esclusi dagli elenchi degli aventi
titolo all'immissione in ruolo, il T.A.R. per la Sicilia - Sezione
distaccata di Catania ha sollevato, con ordinanza del 15 marzo 1989
(R.O. n. 172/1990), questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982 n.
270 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.;
che ai suddetti docenti precari è stata negata l'immissione in
ruolo con la motivazione che essi, pur essendo in possesso dei
prescritti requisiti di servizio per aver insegnato in corsi di
orientamento musicale (da ricomprendere tra i corsi popolari di tipo
c) menzionati dall'art. 46 della legge n. 270 del 1982), risultano
privi sia del titolo di studio necessario per l'immissione nel ruolo
dei docenti di scuola elementare sia del titolo di studio e
dell'abilitazione necessari per l'insegnamento nelle scuole
secondarie;
che, secondo il giudice rimettente, le determinazioni adottate
dal Provveditore agli Studi di Catania sono conformi alla normativa
vigente poiché, da un lato, il possesso del titolo di studio rientra
tra i requisiti generali stabiliti dalle leggi organiche che
disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti presso le
Amministrazioni statali e, dall'altro, le norme transitorie contenute
nella legge 20 maggio 1982 n. 270 non esprimono una volontà del
legislatore di prescindere dal possesso del titolo di studio per
l'immissione in ruolo dei docenti precari;
che, ad avviso del giudice a quo, l'omessa previsione
dell'immissione in ruolo dei docenti delle scuole popolari sforniti
del titolo di studio prescritto contrasterebbe con la scelta
discrezionale di fondo operata dal legislatore di eliminazione di
tutto il precariato esistente ed introdurrebbe una palese disparità
di trattamento tra insegnanti precari della scuola svolgenti
sostanzialmente servizi equivalenti, in violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e
dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione,
previsti dall'art. 97, primo comma, Cost.;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private affermando che il possesso dei requisiti di servizio
sarebbe di per sé idoneo e sufficiente a legittimare l'immissione in
ruolo e sostenendo poi, in linea subordinata, che le norme denunciate
- nell'interpretazione che ne è stata data dal giudice a quo -
sarebbero da considerare costituzionalmente illegittime;
che ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, asserendo che l'immissione in ruolo del personale precario,
regolata dalla legge n. 270 del 1982, risulta subordinata alla
sussistenza di precisi requisiti, professionali e di servizio,
diversamente definiti a seconda delle differenti categorie di
personale precario: con la conseguenza che le diverse situazioni non
sarebbero tra loro meccanicamente comparabili e che pertanto non
sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la legge 20 maggio 1982 n. 270 non attua una
generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti
precari ma detta invece, per la sistemazione del personale precario,
una disciplina complessa, che si informa a criteri differenziati in
dipendenza della diversità delle situazioni da regolare (cfr. Sent.
n. 222/1986; Ord. n. 945/1988);
che, in particolare, l'art. 46 della legge n. 270 del 1982, nel
regolare i requisiti di servizio per l'immissione in ruolo dei
docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare, non ha
inteso prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio che
costituisce requisito generale nell'ambito delle leggi che
disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti;
che tale interpretazione del citato art. 46 - adottata dal
giudice a quo, che su di essa innesta le sue censure di
illegittimità costituzionale - risulta confermata dalla circostanza
che il legislatore ha espressamente e specificamente regolato le
limitate ipotesi di immissione in ruolo di docenti precari sprovvisti
di titolo di studio (art. 41, comma quarto, ed art. 42, commi primo e
secondo, della legge n. 270/1982);
che l'identificazione dei requisiti professionali e di servizio
per l'immissione in ruolo dei docenti precari è rimessa
esclusivamente alla valutazione discrezionale del legislatore, cui
spetta il compito di disciplinare le peculiari situazioni delle
diverse categorie del personale docente alla luce delle esigenze del
servizio pubblico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e secondo,
della legge 20 maggio 1982 n. 270, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte