Ordinanza n. 337/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza
emessa il 21 maggio 1990 dal Tribunale superiore della acque
pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Valli di Pasubio contro
la Regione Veneto ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Valli di Pasubio
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato dal Comune di
Valli di Pasubio per l'annullamento del provvedimento dell'ufficio
del genio civile di Vicenza, con il quale era stato concesso ad un
soggetto il diritto di derivare acqua pubblica, il Tribunale
superiore delle acque pubbliche, con ordinanza emessa il 21 maggio
1990 e pervenuta a questa Corte il 25 marzo 1991, dopo aver rilevato
che l'impugnativa era stata proposta senza che fosse previamente
esperito il ricorso gerarchico, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), nella parte in cui condiziona l'ammissibilità del
ricorso in sede giurisdizionale alla definitività del provvedimento
amministrativo;
che, il giudice a quo rileva che, non essendo applicabile al
giudizio innanzi a lui pendente la riforma, sul punto, del sistema di
giustizia amministrativa, introdotta dalla legge 6 dicembre 1971, n.
1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in mancanza
di espressa norma al riguardo, si è venuta a determinare nell'ambito
della giurisdizione amministrativa, per effetto della norma
impugnata, una diversità di trattamento irrazionale in quanto non
giustificata dalla particolare materia delle acque pubbliche,
compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale ed anzi
attributiva al giudice di una "specialità" nuova e non consentita;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si
è costituito il Comune di Valli di Pasubio, concludendo,
rispettivamente, per la inammissibilità e per l'accoglimento della
questione;
Considerato che questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata (sentenza n. 42 del 1991) ed ha
già esaminata questione identica a quella ora sollevata decidendola
nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 162 del
1991);
che alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione
all'odierna questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte