Ordinanza n. 337/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma
secondo, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 7 aprile
e il 23 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti
penali a carico di M. P. ed altri e di G. G., iscritte ai nn. 744 e
745 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore la Corte di
appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 della
Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4
novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo
comma, del codice penale, nella parte in cui "consente che il termine
di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in
tutte le fasi del procedimento" ed in particolare nella parte in cui
consente che sulla determinazione del termine della prescrizione
abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra
circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., "la concessione
dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni
altra circostanza del reato non specificamente
identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e comunque non
preventivamente individuabile all'atto del rinvio a giudizio";
che la Corte di appello rimettente premette in fatto:
in relazione all'ordinanza r.o. n. 744 del 1998, di procedere
per un reato punito con la pena massima di anni cinque di reclusione,
per il quale la legge prevede un termine di prescrizione di dieci
anni, estensibile a quindici anni per l'effetto interruttivo,
rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, con
la quale erano state riconosciute le attenuanti generiche, il termine
prescrizionale risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già
interamente decorsi;
in relazione all'ordinanza r.o. n. 745 del 1998, di procedere
per un reato, punito anch'esso con la pena massima di cinque anni di
reclusione, cui corrisponde, tenuto conto dell'effetto interruttivo,
un termine prescrizionale di quindici anni, rilevando che, in caso di
conferma della condanna di primo grado, l'eventuale giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute e ritenute
equivalenti dal Tribunale, comporterebbe la riduzione del termine di
prescrizione a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;
che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nella norma
censurata ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione
dell'interesse punitivo dello Stato, che è assicurato dal principio
costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, sia pure
"mitigato" dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove impone
tempi ragionevoli per la celebrazione dei processi;
che l'istituto della prescrizione dovrebbe invece essere
improntato al massimo di automaticità e fondarsi su dati obiettivi,
e i relativi termini prescrizionali dovrebbero essere tutti certi e
individuabili a partire dalla fase predibattimentale, a prescindere
dal successivo esame di merito;
che, in particolare, il secondo comma dell'art. 157 cod. pen. si
porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto prevede la
possibilità di calcolare i termini prescrizionali non sulla base
dell'imputazione astratta formulata nel momento del rinvio a
giudizio, ma tenendo conto del giudizio formulato in concreto nei
confronti dell'autore del reato, cioè con riferimento a circostanze
soggettive assolutamente indeterminate (quali quelle concedibili ex
art. 62-bis cod. pen.), o la cui applicazione sia facoltativa (quali
la recidiva), connesse alla determinazione della pena e, quindi,
fondate su elementi estranei alla struttura del reato;
che il rimettente lamenta inoltre che, in caso di concessione
delle attenuanti e, in particolare, di quelle generiche, la riduzione
minima della pena venga effettuata operando sul massimo edittale,
mentre la constatazione che per definizione le attenuanti generiche
presuppongono l'assenza di gravità in concreto del reato dovrebbe
comportare che la riduzione della pena venga effettuata con
riferimento al minimo edittale;
che il sistema così delineato sarebbe quindi, ad avviso del
rimettente, intrinsecamente irrazionale, in quanto l'attività
giurisdizionale, "esercitata in relazione ad un termine
prescrizionale che si prefigurava oggettivamente di una determinata
durata, può essere dichiarata a posteriori priva di effetto per il
rilievo dato in una diversa fase del giudizio ad una circostanza che
originariamente non sarebbe stato possibile prendere in
considerazione o fu addirittura esclusa";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto volta a
censurare scelte discrezionali del legislatore che, per quanto poco
funzionali, non appaiono manifestamente irragionevoli.
Considerato che, stante l'analogo tenore delle questioni, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che il rimettente - constatato che, a seguito del tempo trascorso
tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la celebrazione del
giudizio di appello, i termini prescrizionali risultavano oramai
decorsi per effetto del già intervenuto riconoscimento delle
attenuanti generiche nel giudizio di primo grado (r.o. n. 744 del
1998) ovvero della asserita possibilità di ritenere d'ufficio in
grado di appello tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti (r.o. n.
745 del 1998) - in sostanza vorrebbe che i termini prescrizionali di
cui all'art. 157 cod. pen. fossero determinati con esclusivo
riferimento al reato contestato nel momento del rinvio a giudizio,
escludendo la possibilità di tenere conto nelle diverse e successive
fasi del giudizio, ai fini del computo del tempo necessario per la
prescrizione del reato, sia delle circostanze attenuanti, sia della
prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;
che la disciplina auspicata consentirebbe, ad avviso del
rimettente, di superare il contrasto della norma censurata con gli
artt. 112 e 3 della Costituzione (quest'ultimo, seppure non
espressamente indicato nel dispositivo, implicitamente richiamato in
numerosi passaggi della motivazione);
che tuttavia un simile intervento si tradurrebbe in un
trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del
principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in
base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in
malam partem in materia penale, sempre che la disciplina non sia
frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata (v. da
ultimo ordinanze n. 413 del 1998 e n. 297 del 1997);
che l'effetto estintivo della prescrizione trova ragione
"nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai
quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto
venir meno, o notevolmente attenuato, (...) l'allarme della coscienza
comune" (vedi sentenze n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985), e che
pertanto non può ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore
di rapportare i termini entro cui si produce tale effetto estintivo
alla concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito
del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento
delle circostanze;
che, in particolare, questa Corte ha costantemente affermato che
il principio di legalità preclude di pronunciare sentenze additive
in malam partem del tipo di quella richiesta dal rimettente, volte ad
integrare la serie di atti che producono effetti interruttivi (o
sospensivi) del corso della prescrizione (in tema di introduzione di
una nuova ipotesi di sospensione v. sentenza n. 114 del 1994;
riguardo all'introduzione di nuove ipotesi di interruzione, v., tra
le tante, ordinanze n. 412 del 1998, n. 178 del 1997, n. 315 del
1996, n. 144 del 1994, nn. 193 e 188 del 1993, n. 7 del 1990, n. 114
del 1983);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo
comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di
appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte