Ordinanza n. 337/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 374/1991
usata come parametro
- art. 102Costituzione
- art. 106Costituzione
- art. 24legge 87/1953
citata
- art. 102legge 374/1991
- art. 106legge 374/1991
- art. 6d.lgs. 50/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e dell'intero testo della predetta legge
(Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa il 1
febbraio 2001 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere s.r.l.,
iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e
secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme
della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e, "per
conseguenza", dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace);
che il rimettente è investito della decisione di
un'opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale era stato
intimato il pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di libri
e che parte opponente, assumendo di aver comunicato al venditore la
propria volontà di recedere dal contratto di compravendita stipulato
al di fuori dei locali commerciali, a norma dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (Attuazione della
direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali), ha chiesto in via principale la declaratoria di
nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di causa, stante il
tempestivo esercizio del diritto di recesso;
che il rimettente ritiene di dover declinare la propria
competenza territoriale e - poiché l'art. 12 del d.lgs. n. 50 del
1992 stabilisce la competenza del giudice del luogo di residenza
della parte opponente - individua il giudice competente nel giudice
conciliatore di Gattatico, ufficio che "non esiste più", con la
conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale
impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con lesione del
loro diritto di difesa e con la conseguente necessità di indicare
quale giudice competente il giudice di pace di Reggio Emilia;
che le censure del rimettente investono l'art. 1 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e, "per conseguenza", l'intero testo della
legge sull'istituzione del giudice di pace, che avrebbe creato un
ufficio giudiziario composto solo da magistrati onorari, che non
essendo regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e non
essendo nominati per concorso devono ritenersi giudici speciali in
violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e
secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione
transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della
Parte Seconda della Costituzione;
che, come osserva il rimettente, il giudice conciliatore, pur
se non nominato per concorso, risulta costituzionalmente legittimo in
base alla VII disposizione transitoria, trattandosi di un ufficio
esistente nell'ordinamento giudiziario allora in vigore, mentre il
giudice di pace è una figura creata ex novo;
che, quanto alla rilevanza della questione nel giudizio in
corso, secondo il rimettente si dovrebbe dichiarare la competenza di
un giudice "istituito da una legge la cui illegittimità
costituzionale appare non manifestamente infondata", e che "in tal
senso vengono superate le argomentazioni di cui all'ordinanza della
Corte costituzionale in data 16 dicembre 1998, n. 458";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che un'analoga
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le stesse
norme oggi impugnate, sollevata nel corso delle stesso giudizio dal
medesimo giudice conciliatore di Milano, è stata dichiarata
manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 458 del
1998, rileva che anche la questione odierna è inammissibile perché
riproposta nello stesso grado di giudizio, in violazione
dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
perché sollevata da un giudice che si è già dichiarato
incompetente, e perché il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale di un intero testo di legge e quale parametro indica
una intera Sezione di norme della Costituzione, il che rende la
censura del tutto generica.
Considerato che il giudice conciliatore di Milano dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intera legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per
violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e
secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione
transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della
Parte Seconda della Costituzione, in quanto, avendo istituito un
ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non
nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale;
che questa Corte, investita dal medesimo giudice nel corso
dello stesso giudizio a quo di analoghe questioni di legittimità
costituzionale concernenti, tra l'altro, l'intero testo della legge
n. 374 del 1991, con ordinanza n. 458 del 1998 le ha dichiarate
manifestamente inammissibili in quanto prospettate in termini
ambigui, perplessi e comunque contraddittori;
che il giudice a quo, sollevando l'attuale questione, investe
nuovamente l'intero testo della legge n. 374 del 1991 ed indica,
quali parametri di legittimità costituzionale, tutte le norme della
Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione;
che, anche senza voler considerare che si tratta di una
sostanziale riproposizione della stessa questione già dichiarata
inammissibile dalla Corte, la presente questione risulta anch'essa
manifestamente inammissibile in quanto, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo è tenuto ad
individuare la norma, o la parte di essa, che determinerebbe la
lamentata lesione della Costituzione, indicando specificamente le
ragioni per le quali ritiene violati i singoli parametri;
che di detti requisiti l'ordinanza di rimessione risulta del
tutto carente, dal momento che in essa si censura un intero testo di
legge con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute
in Costituzione;
che perciò la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della
legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106,
primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le
norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della
Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte