Ordinanza n. 338/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal
Pretore di Bisceglie, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del
1982;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banca di Bisceglie;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bisceglie, con ordinanza emessa il 14
ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso "a norma della
legge stessa", in quanto esclude la tutela della reintegrazione nel
posto di lavoro e del risarcimento del danno nei casi di nullità del
licenziamento diversi da quelli previsti dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604;
che innanzi alla Corte si è costituita la Banca di Bisceglie
S.p.A., che ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha,
comunque, chiesto che la stessa venga dichiarata non fondata;
Considerato che questione identica, pur se riferita all'intero
testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in riferimento alla
ipotesi di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 15
della stessa legge, è stata dichiarata non fondata da questa Corte
con le sentenze nn. 204 del 1982 e 17 del 1987, in quanto "secondo
anche l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, nell'ambito della disciplina del rapporto di
lavoro, non è né speciale né eccezionale ma dotato di forza
espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi
da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili
sotto il profilo della identità di ratio";
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
nuovi tali da indurre a differenti conclusioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte