Ordinanza n. 338/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 880/1986
usata come parametro
citata
- art. 12legge 880/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta delle
successioni e sulle donazioni) promosso con ordinanza emessa il 26
aprile 1991 dalla Commissione Tributaria di II grado di Roma, sul
ricorso proposto da Sabbatini Giuseppa contro l'Ufficio Registro
Successioni di Roma iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Sabbatini Giuseppa nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 26 aprile 1991 la Commissione
tributaria di secondo grado di Roma - adita da Sabbatini Giuseppa con
ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di
successione sul valore di L. 200.000.000 dichiarato per la
successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto 1985, ricorso con
cui la Sabatini lamentava la mancata applicazione della legge 17
dicembre 1986, n. 880 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della cit. legge n.
880 del 1986 nella parte in cui non prevede che le disposizioni
contenute nella stessa legge siano applicabili anche alle successioni
aperte anteriormente al 1° gennaio 1986 (rectius: 1° luglio 1986),
relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge
medesima (23 dicembre 1986), le relative controversie fossero ancora
pendenti;
che la Commissione rimettente denuncia l'ingiustificata
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in ragione della diversa
disciplina applicabile alle successioni apertesi dopo il 1° luglio
1986 (alle quali trova applicazione il più favorevole trattamento
tributario previsto dalla legge n. 880/86) e a quelle apertesi prima
di tale data per le quali è prevista soltanto una riduzione del 30%
dell'imponibile accertato;
che altresì - secondo il giudice rimettente - risulterebbero
violati gli artt. 53 e 97 Cost. (per violazione rispettivamente del
principio della capacità contributiva e dell'imparzialità della
Pubblica Amministrazione);
che si è costituita Sabatini Giuseppa chiedendo la declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma impugnata lamentando in
particolare la mancata applicazione della più elevata misura della
quota esente prevista dalla citata legge n. 880 del 1986;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato sostenendo l'inammissibilità della
questione di costituzionalità perché è mancata qualsiasi rettifica
del valore dichiarato (per la quale potrebbe rilevare
l'applicabilità o meno del criterio della tassazione automatica);
Considerato che la questione, nei termini in cui risulta proposta
dall'ordinanza di rimessione, fa riferimento unicamente alla
"valutazione" del cespite ed in specie al "sistema di tassazione
automatica" introdotto anche per le successioni dalla legge 17
dicembre 1986 n. 880, sicché non può prendersi in considerazione la
diversa questione, rappresentata dalla parte privata nella memoria di
costituzione, relativa alla maggior somma dichiarata esente dalla
citata legge rispetto a quella prevista dalla normativa precedente;
che peraltro il comma 1- bis dell'art. 11 legge 17 dicembre 1986
n. 880 (aggiunto dall'art. 12, comma 3- ter, decreto-legge 14 marzo
1988 n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154) dichiara
applicabile il sistema di tassazione automatica anche alle
successioni apertesi anteriormente al 1° luglio 1986 e quindi anche a
quella di cui è causa;
che la questione proposta alla Corte nei termini sopra precisati
è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880
(Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle
donazioni), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte