Ordinanza n. 338/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 5legge 187/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come
modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con sette
ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Torino (n. 3
ordinanze), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova,
iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237, 273 e 309
del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 11, 14, 19, 21 e 23, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale militare di Verona, con due ordinanze
del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale militare di
Torino, con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare
di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e del 21 febbraio
1995, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questioni di legittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno
1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella
parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi ai procedimenti penali davanti ai
Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti
con la reclusione militare (r.o. 175 del 1995), ai reati militari
puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque non fondate;
Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche o
analoghe, vanno riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in
motivazione", così da ricomprendere tutte le variegate ipotesi
prospettate da ciascuno dei giudici a quibus (v. punto 2 del
Considerato in diritto);
che, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte