Ordinanza n. 338/1997
Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1996 dal tribunale di Catania, iscritta al n. 1325 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Catania ha sollevato, con ordinanza
del 3 luglio 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei
processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di
alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare
successivamente altro coimputato nel medesimo reato;
che dall'ordinanza di rimessione risulta che la posizione di un
imputato era stata separata da quella degli altri coimputati del
medesimo reato (abuso di ufficio) e nei confronti di questi ultimi
era stata pronunciata sentenza di condanna;
che, ad avviso del remittente, egli avrebbe già compiuto, nella
precedente sentenza resa nei confronti dei coimputati, valutazioni di
merito in ordine alla sussistenza del fatto di reato contestato
all'imputato e ne risulterebbe compromessa l'esigenza, più volte
affermata da questa Corte, di evitare che condizionamenti o apparenze
di condizionamenti derivanti da precedenti decisioni possano
pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio;
che la mancata previsione di questa causa di incompatibilità
violerebbe il principio del giusto processo per il pericolo di
"trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite
in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica";
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata";
che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame
della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte