Ordinanza n. 338/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 737/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo
comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da n. G.
contro il Ministero dell'interno e altro, iscritta al n. 177 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;
Visti l'atto di costituzione di n. G. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che, a seguito di una ordinanza con la quale il vice
pretore onorario della pretura circondariale di Trapani, sezione
distaccata di Erice, aveva ingiunto a n. G. di non parcheggiare la
propria auto lungo il lato est di un vicolo cittadino, perché
impediva la manovra di ingresso delle auto dei condomini, il predetto
era stato tratto a giudizio per violazione dell'art. 388 del codice
penale e condannato al pagamento di L. 200.000 di multa, non avendo
ottemperato al provvedimento;
che, considerata la tenuità della pena, n. G. non proponeva
appello e il prefetto di Trapani revocava il decreto con cui era
stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di guardia
particolare giurata, nonché il relativo porto di pistola;
che, a cagione di detti decreti, l'istituto di vigilanza
privato, presso il quale il condannato prestava servizio da 17 anni,
lo licenziava;
che, con ricorso del novembre del 1995, n. G. aveva impugnato
i decreti prefettizi chiedendone l'annullamento, per la violazione
dei principi posti a base della sentenza della Corte costituzionale
n. 971 del 1988;
che, nel corso del giudizio, il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio-decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza);
che il giudice a quo ricorda come questa Corte abbia
affermato, con la citata sentenza n. 971, il principio secondo cui il
pubblico dipendente non può essere destituito, in conseguenza di una
sentenza penale, senza che la pubblica amministrazione abbia
verificato la sussistenza di cause concrete di non compatibilità con
l'ufficio;
che, con la medesima sentenza, sono state dichiarate
illegittime diverse disposizioni di legge, fra cui l'art. 8, lettera
a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in tema di sanzioni
disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica
sicurezza;
che successivamente, ispirate alla stessa ratio decidendi
sono intervenute altre pronunce costituzionali (fra le quali la
sentenza n. 408 del 1993) che hanno dichiarato l'illegittimità delle
disposizioni che prevedevano l'esclusione automatica dei partecipanti
dai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, con ciò confermando
e sviluppando un orientamento risalente (sentenze nn. 207 del 1996,
45 e 61 del 1965, 33 e 15 del 1960);
che da tali decisioni si potrebbe desumere un principio
costituzionale di portata generale, in virtù del quale non potrebbe
essere attribuito alla condanna penale un automatico valore
rescindente o risolutivo del rapporto intrattenuto dal condannato con
la pubblica amministrazione, dovendo quest'ultima vagliare, caso per
caso, se la condanna comporti un'alterazione del rapporto fiduciario;
che anche la sentenza n. 108 del 1994, dichiarando la
illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del
1989, nella parte in cui lasciava al giudizio insindacabile del
Ministro dell'interno la valutazione delle "qualità morali" del
candidato e della sua famiglia, si inserisce nel medesimo filone;
che non vi sarebbero motivi ragionevoli per ritenere che
quanto vale per i pubblici dipendenti addetti a funzioni di polizia
non debba valere anche per i "pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio", dipendenti privati che svolgano analoghe funzioni
in forza di una concessione rilasciata dalla pubblica
amministrazione;
che sarebbe perciò irragionevole assoggettare a
destituzione, attraverso la revoca automatica dell'autorizzazione,
solo coloro che espletano attività di polizia in base a una
concessione o autorizzazione amministrativa;
che la funzione di prevenzione e repressione dei reati
risponderebbe allo stesso interesse pubblico, tanto se esercitata da
un pubblico dipendente, quanto dal privato autorizzato, pena il
contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;
che la questione sarebbe rilevante, poiché non sarebbe
possibile una interpretazione estensiva dell'art. 138, primo comma,
numero 4, del regio decreto n. 773 del 1931;
che, con memoria scritta, si è costituita la parte privata,
chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione in esame, "nella parte in cui, ai fini del requisito
dell'assenza da condanne penali, prescinde dalla valutazione della
entità del reato e della gravità della pena";
che secondo il difensore la questione appare fondata, perché
la disposizione oggetto di censura - nel richiedere l'assenza di
qualsiasi condanna penale per delitto - non distingue tra le varie
ipotesi, sia con riferimento alla gravità del fatto, sia all'entità
della pena, così determinando la sopravvivenza del requisito, della
buona condotta, cancellato da questa Corte con la sentenza n. 311 del
1996;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza;
che, secondo la difesa erariale, non vi sarebbero nuovi
elementi per disattendere l'orientamento già espresso dalla Corte
con le sentenze nn. 326 del 1995 e 405 del 1997.
Considerato che questa Corte ha già valutato con esito negativo
(così la citata sentenza n. 326), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata
con riguardo all'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto
n. 773 del 1931;
che analoga decisione è stata resa in una fattispecie
concernente il mancato rinnovo delle nomina a guardia particolare
giurata (così la sentenza n. 405 sopra menzionata);
che la questione oggi sottoposta all'esame presenta soltanto
due nuovi elementi: l'estrema lievità del delitto e la mancata
coltivazione dei mezzi d'impugnazione da parte del condannato;
che tali aspetti attengono a questioni di mero fatto, non
essendo mutati - al di là dell'ulteriore parametro costituito
dall'art. 97 della Costituzione - gli argomenti posti a fondamento
della questione;
che va tenuto fermo il principio già enunciato, secondo cui
la revoca del porto di pistola non implica, per il privato,
l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, il quale può
trovare altre e diverse ragioni di conservazione;
che l'ulteriore parametro costituzionale, relativo
all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, è
palesemente estraneo alla materia de qua e non impinge sul
ragionamento già svolto;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte