Ordinanza n. 339/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,
comma secondo, del codice di procedura civile promossi con due
ordinanze emesse il 2 luglio 1981 dal pretore di Tolmezzo nei
procedimenti civili vertenti fra Straulino Osvaldo e Azienda autonoma
di Soggiorno e Turismo di Ravascletto e tra Temil Maria e Matiz Sergio
iscritte ai nn. 730 e 734 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 61 e 68 del 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che le questioni sollevate dal Pretore di Tolmezzo colle
ordinanze in epigrafe sono identiche, riguardando entrambe la
legittimità costituzionale dell'art. 313 secondo comma c.p.c. in
relazione all'art. 24 secondo comma Cost. in quanto - ad avviso del
Pretore - il termine minimo di giorni tre, fissato dalla legge vigente
per la comparizione di parte convenuta, sarebbe talmente breve,
nell'attuale situazione di mobilità dei cittadini e specie se la
notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col
principio costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa,
che, perciò, le due questioni possono essere decise con unico
provvedimento;
Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 730/81, il
termine concesso nella specie dall'attore, fra la notifica della
citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione, è di giorni
nove, e che, per di più, convenuta è un'Azienda di Turismo di
località montana cui non potrebbe in ogni caso riferirsi l'argomento
della mobilità dei cittadini valorizzato dal Pretore, specie poi in un
periodo come quello intercorrente fra il 5 e il 14 gennaio, in piena
stagione climatica,
che per quanto poi riguarda la questione di cui all'ord. n. 734/81,
non è nemmeno dato dl capire quale sia la situazione di fatto cui il
Pretore si riferisce, visto che si parla, nell'ordinanza di rimessione,
di una citazione notificata il 27 aprile 1981 per l'udienza del 14
gennaio dello stesso anno, né il Pretore motiva sulla rilevanza
nemmeno per accenni,
che pertanto, come è stato pure rilevato dall'Avvocatura Generale
dello Stato costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte sulla questione
sollevata non eserciterebbe alcuna influenza sul giudizio in corso
innanzi al Pretore quanto alla specie di cui alla prima ordinanza e,
quanto all'altra, perché non esiste alcuna certezza sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c. sollevata dal
Pretore di Tolmezzo, in relazione all'art. 24 secondo comma Cost.,
colle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte