Ordinanza n. 339/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 70legge 825/1971
- art. 72legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l.25 maggio 1972, n.
202, convertito nella legge 24 luglio 1972, n. 321 (Conversione in
legge, com modificazioni del d.l. 25 maggio 1972 n. 202, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in
materia di riforma tributaria) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(recte 638) (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti
indicati nell'art.14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in
sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per
la delegabilità delle entrate), promossi con ordinanze emesse il 10
febbraio 1983 dal Pretore di Cosenza e il 9 novembre 1981 dalla
Commissione comunale per i tributi locali di Roma, iscritte
rispettivamente ai nn. 285 e 685 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno
1983 e n. 25 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione del Comune di Roma nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 il Pretore
di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tramonti Vincenzo ha
sollevato quesstione incidentale di legittimità costituzionale del
d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6
dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria), conv. in
l. 24 luglio 1972 n. 321, con cui è stato prorogato l'iniziale
termine stabilito dalla legge delega per l'emanazione delle norme
sulla riforma tributaria, per contrasto con gli artt. 70, 72, quarto
comma, 76 e 77 Cost. (ord. n. 285/83 R.O.);
che, secondo il giudice a quo, il Governo, già legislatore
delegato, non aveva alcun potere di adottare tale decreto-legge, né
il Parlamento poteva con "legge di conversione" modificare una legge
di delegazione;
che analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata il 9 novembre 1981 dalla Commissione per i tributi locali
di Roma - ricorso proposto da Castellacci Roberto - coinvolgendo
nell'impugnativa oltre al d.l. 25 maggio 1972 n. 202 anche il d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633 (recte 638) in quanto emanato oltre
l'originario termine stabilito dalla legge delega, per contrasto con
l'art. 76 Cost. (ord. n. 685/83 R.O.);
che nel giudizio di cui all'ord. n. 685/83 si è costituito il
Comune di Roma concludendo per la non fondatezza della questione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha concluso anch'essa per
l'infondatezza della sollevata questione;
Considerato che le ordinanze sollevano analoghi incidenti talché
i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;
che la potestà di emanare decreti-legge (ove ricorrano
determinati presupposti) è attribuita al Governo direttamente dalla
Costituzione (art. 77, secondo comma) con l'onere di conversione da
parte del Parlamento (il che nella specie sussiste), in alcun modo
tale potere venendo così ad essere diversamente circoscritto quanto
alla legittimità del suo esercizio, mentre, poi, ancora,
relativamente alla legge di conversione, non ha pregio l'assunto
secondo cui tale dettato normativo, adottato dalle Camere, sarebbe
inidoneo a recar modifiche ad una legge di delega, trattandosi di una
stessa funzione posta in essere dagli Organi legislativi;
che le prospettazioni dei remittenti si palesano, in
conseguenza, manifestamente infondate; come, del pari è
manifestamente infondato ogni altro dubbio coinvolgente la
tempestività del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, emanato - come qui
considerato - nel rispetto di termini validamente posti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del d.l. 25 maggio 1972
n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n.
1036, in materia di riforma tributaria) conv. in l. 24 luglio 1972 n.
321 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, recte 638 (Disposizioni per
l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e
compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate),
sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, quarto comma, 76, e 77
Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte