Ordinanza n. 339/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dal Pretore
di Capri nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed
altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con ordinanza 9 maggio 1988 il Pretore di Capri ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in
cui consente di ritenere dolosamente infedele e quindi di sanzionare
penalmente la richiesta di sanatoria per manufatti ultimati il 1°
ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza
di provvedimenti sanzionatori del Sindaco;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene che la
disposizione impugnata determini un'ingiustificata disparità di
trattamento fra l'autore di un manufatto abusivo completato prima del
1° ottobre 1983, che lo abbia dopo tale data parzialmente demolito,
in ottemperanza di ordine di demolizione del Sindaco e lo abbia poi
ricostruito e l'autore d'un uguale manufatto, che invece non abbia
ottemperato all'ingiunzione di demolizione, il quale può conseguire
la sanatoria, persino per le opere non ultimate (alla data del 1°
ottobre 1983) per effetto di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali (art. 43 legge n. 47 cit.);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
irrilevanza;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che gli
imputati sono stati tratti a giudizio per aver presentato una
dichiarazione dolosamente infedele, in quanto attestante che la
costruzione abusiva era stata ultimata entro il 1° ottobre 1983
mentre in realtà essa, pur essendo stata ultimata entro tale data,
era stata, successivamente, parzialmente abbattuta, in ottemperanza
ad un ordine di demolizione del Sindaco e quindi abusivamente
ricostruita;
che l'assunto, secondo il quale il reato di cui all'art. 40
della legge n. 47 del 1985 è diverso da quello di (ri)costruzione
abusiva, non rileva al fine di giustificare la mancata indicazione,
nella domanda tesa ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del
1985, dell'avvenuta ricostruzione, sia pur parziale, del manufatto in
discorso dopo il 1° ottobre 1983;
che questa Corte non ha da esaminare questioni di merito,
essendo stato impugnato, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
soltanto l'art. 40;
che ogni questione sulla rilevanza delle omissioni o delle
inesattezze e, pertanto, sulla natura "dolosamente infedele" della
domanda di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985
spetta al giudice a quo;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di
Capri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte