Ordinanza n. 339/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e
461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11
gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Milano nel procedimento penale a carico di Notarangelo
Filippo, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto penale, in
fase di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Milano, con ordinanza in data 11 gennaio 1991 (r.o. n. 241
del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
459, 460 e 461 del Codice di procedura penale nella parte in cui non
prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale
di condanna, la nomina di un difensore, cui vada poi notificata la
stessa decisione per l'esercizio di un autonomo diritto di
opposizione;
che, non si è costituita la parte, mentre, ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la
questione venisse dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento
circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a
rinviare alle ragioni al riguardo espresse in altro giudizio,
instaurato dallo stesso organo giurisdizionale, con atto di rinvio in
data 10 novembre 1990;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte
(vedi da ultimo ordinanze nn. 148 e 466 del 1989) - gli elementi che
sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto
della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati
per relationem;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte