Ordinanza n. 339/1996
Altra decisione · depositata il 08/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, a
seguito della deliberazione del 31 gennaio 1996 della Camera dei
deputati con la quale, su conforme proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993
dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco
di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare, depositato il 26 luglio 1996 ed iscritto al n. 64 del
registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla
deliberazione del 31 gennaio 1996, con la quale, su conforme proposta
della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata
dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993
dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco
di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare;
che, anteriormente alla indicata deliberazione della Camera,
l'onorevole Bossi era già stato giudicato per detto fatto dal
pretore di Milano e ritenuto responsabile del reato di diffamazione,
essendo stata in quella sede dichiarata, con precedente ordinanza, la
manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che - sostiene la ricorrente Corte d'appello richiamando le
sentenze nn. 1150 del 1988, 433 del 1993 e 129 del 1996 - la Camera
avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della
potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione, in quanto risulterebbe manifesta, nel caso in esame,
l'estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di
"opinione" o di "esercizio delle funzioni" previsti dalla norma
costituzionale;
che, in conclusione, si chiede a questa Corte di stabilire se le
espressioni usate dall'onorevole Bossi nel comizio elettorale
milanese costituiscano esercizio di attività connessa a quella
parlamentare, e quindi, insindacabile ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, come ha deliberato la Camera dei deputati,
ovvero, come ritiene la ricorrente, attività politica non connessa
all'esercizio di attività parlamentare, e come tale sottoponibile al
sindacato del giudice penale;
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, è chiamata a
delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia
di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso
ulteriore del giudizio istanze ed eccezioni anche su questo punto
(cfr. ordinanze nn. 6 del 1996, 68 del 1993, 228 e 229 del 1975);
che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
dalla Corte di appello di Milano, deve ritenersi idonea per la
proposizione del conflitto, in considerazione del principio della
tipicità dei provvedimenti del giudice (cfr. ordinanza amm. confl.
18 febbraio 1988 e ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);
che, sotto il profilo soggettivo, è costante insegnamento di
questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro
funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e
passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato (cfr. ordinanze nn. 269 del 1996, 68 del 1993, 38
del 1986, 228 e 229 del 1975; sentenze nn. 1150 del 1988 e 231 del
1975), e che quindi la Corte di appello di Milano è legittimata a
sollevare conflitto;
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine
all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in
relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri
nell'esercizio delle loro funzioni;
che, inoltre, appare evidente la sussistenza dell'elemento
oggettivo del conflitto essendo la Corte chiamata a valutare la
legittimità della deliberazione di insindacabilità, adottata dalla
Camera, sotto il profilo della correttezza del procedimento e
dell'esistenza dei presupposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla
Corte di appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati
con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla
ricorrente Corte di appello della presente ordinanza;
che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte