Ordinanza n. 339/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 637/1972
- art. 44d.P.R. 637/1972
- art. 52d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio
1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sui ricorsi
riuniti proposti da Bonessa Alessandro ed altra contro l'Ufficio del
registro successioni di Roma, iscritta al n. 586 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza emessa il 12 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate, ove
fossero interpretate nel senso di considerare tardivo il pagamento
dell'imposta di successione effettuato per posta con assegno
circolare pervenuto all'ufficio del registro nei termini di legge, ma
dallo stesso ufficio riscosso e contabilizzato successivamente,
violerebbero l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di
trattamento che si verrebbe a determinare tra coloro che assolvono
l'onere del pagamento dell'imposta mediante assegno circolare spedito
per posta e coloro che vi provvedono mediante denaro versato
direttamente al predetto ufficio;
che, sempre nell'ipotesi prospettata, risulterebbero violati
anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Censura questa, peraltro,
formulata senza alcuna indicazione della norma interposta rispetto
alla quale sussisterebbe un eccesso di delegazione legislativa;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile in quanto le norme impugnate non
detterebbero alcuna disciplina sulle modalità di pagamento della
imposta di successione, né sul pagamento eseguito mediante assegno
circolare;
Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione
di costituzionalità fondata su di un'alternativa interpretativa in
ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione, sicché la
questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi
in cui si ritenga che l'efficacia solutoria dell'assegno circolare
consegua alla riscossione e contabilizzazione delle somme da parte
dell'amministrazione finanziaria;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è "compito del
giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della
questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il
quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ex plurimis:
ordinanze n. 227 del 1994 e n. 285 del 1992);
che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente
ipotetica, qual è quella sollevata dal giudice a quo (ex plurimis:
sentenza n. 166 del 1992, ordinanze n. 423 del 1996 e n. 45 del
1994);
che, pertanto, la questione di costituzionalità va dichiarata
inammissibile (risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di
inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata
dall'Avvocatura dello Stato).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte