Ordinanza n. 34/1971
Altra decisione · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 810/1929
- art. 17legge 847/1929
- art. 34legge 847/1929
citata
- art. 1legge 847/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto,
quinto e sesto comma, della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Concordato
tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929), e dell'art. 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza
emessa il 31 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta
al n. 105 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e
Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto di citazione del 4 dicembre 1968 Carla Ferri
conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna James Mc
Kenna per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di
divorzio pronunciata fra le parti dalla Corte suprema di Scozia il 30
giugno 1961;
che con ordinanza del 31 ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna
riteneva d'ufficio non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in
relazione al principio di sovranità dello Stato e agli artt. 1, comma
secondo, 102, comma primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 25,
comma primo, e 10, comma secondo, della Costituzione e rimetteva gli
atti del procedimento alla Corte costituzionale;
che dinanzi a questa si costituiva solo, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocato dello Stato Luciano Tracanna;
Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è
stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova
valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte
costituzionale;
che tale valutazione è di competenza della autorità giudiziaria
dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, epperò
alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria
competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte