Ordinanza n. 34/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 10Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 14legge 497/1974
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
- art. 10legge 497/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 38 del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497
(Nuove norme contro la criminalità), che hanno sostituito gli artt. 2
e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo
delle armi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 marzo 1981 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Draghetti Gino, iscritta al n. 140 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220 dell'11 agosto 1982;
2) ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Evangelista Luigi, iscritta al n. 628
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982;
3) ordinanza emessa l'8 luglio 1982 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catauro Lidio,
iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 27
marzo 1981 ha impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
gli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito
gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel
prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non
distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione
di armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso
l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del
luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel
luogo di nuova residenza;
che identica questione è stata proposta anche dalla Corte
d'appello di Caltanissetta con ordinanza dell'8 luglio 1982 e dal
Tribunale di Macerata con ordinanza del 16 luglio 1982, denunciando,
oltre agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 (che hanno sostituito
gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche l'art. 38 regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi p.s.);
Ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente
decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche;
Considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a
quibus, sono state già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza
n. 166 dei 22 ottobre 1982 e manifestamente infondate con ordinanza n.
237 del 13 dicembre 1982;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito
gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte