Ordinanza n. 34/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 230/1962
- art. 1d.P.R. 1525/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico n.
51 del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, ultimo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Elenco che determina le
attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa
il 16 aprile 1982 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile
vertente tra Trombetta Aurelia ed altra e il Liceo Linguistico "Dante
Alighieri", iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Avellino ha con l'ordinanza in epigrafe
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le
attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma,
lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato"), in riferimento all'art. 3
della Costituzione, per la parte in cui la disposizione censurata non
prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di
insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto
si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche;
ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 260 del 1983
dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di
legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale di Avellino; che
tale conclusione è stata, nella citata pronuncia, così argomentata:
il D.P.R. n. 1525 del 1963 risulta emanato dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza
sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18
aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attività
che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett.
a), della stessa legge n. 230 del 1962; tale legge, peraltro, non
accenna né a deleghe, né ad investiture del Governo, nata configura
la funzione regolatrice demandata dal decreto presidenziale come
attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresi che l'elenco
delle attività specificate nel decreto possa essere " successivamente
modificato con le medesime procedure": di guisa che difetta qualsiasi
titolo in virtù del quale il decreto contenente la disposizione
impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o
altrimenti provvisto della forza di legge, e perciò impugnabile in
questa sede;
considerato che la Corte non ravvisa nella specie alcuna ragione
per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere
stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile
1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato"), sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte