Ordinanza n. 34/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 17 novembre 1980 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 110 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Pinerolo, adito con ricorso per
ingiunzione da un avvocato per il pagamento di una parcella corredata
dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha
sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1980, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice
di procedura civile, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, stabilendo
carattere vincolante per il giudice del parere espresso
dall'associazione professionale circa la congruità della parcella
presentata dal professionista: a) creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra la fattispecie da essa regolata e tutti
gli altri casi di ricorso per ingiunzione in cui il giudice è libero
di valutare il fondamento della domanda; b) violerebbe il diritto di
difesa del destinatario dell'ingiunzione costringendolo ad affrontare
il giudizio di opposizione; c) riserverebbe al parere
dell'associazione professionale un trattamento privilegiato rispetto
agli altri atti amministrativi quanto al relativo potere di
disapplicazione del giudice ordinario;
che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri
l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che con sentenza del 2 maggio 1984, n. 137, questa
Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 648, secondo comma,
633, primo comma, n. 3, e 636 del codice di procedura civile, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non
inducono a discostarsi da tale pronuncia la quale, benché si
riferisse principalmente alla categoria professionale dei medici,
tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle altre categorie
di professionisti ed, in particolare, agli avvocati;
che, d'altra parte, la norma impugnata appare perfettamente
coerente con l'art. 113 della Costituzione in quanto
dall'interpretazione ad essa data da questa Corte nella citata
sentenza si desume che al giudice ordinario è, comunque, garantita
la possibilità di rilevare l'eventuale illegittimità del parere
della associazione professionale;
che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non
fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata dal Pretore di Pinerolo, in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte