Ordinanza n. 34/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterlegge 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298
(Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto -
Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico
di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di
Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario,
iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di
Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario,
iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23 maggio
1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore di Poggibonsi, con due
ordinanze del 22 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 382 e 383/1989) hanno
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui prevedono come causa d'estinzione dei
reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in
sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto
prima della condanna ad eliminare le opere abusive, con ciò
ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine
all'assetto urbanistico-edilizio del territorio;
che il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze del
22 febbraio 1989, ha altresì sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater
del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni
termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella
parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i
quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza
estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione
successivamente a tale data;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già
state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del
1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che
l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica
anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si
tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere
la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto
non incompatibile con gli strumenti urbanistici;
che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,
certificazione di conformità agli stessi strumenti;
che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate
manifestamente infondate con ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989;
che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
precitate decisioni;
che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità
costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Rovereto e dal Pretore di Poggibonsi con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte