Ordinanza n. 34/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 561Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle
disposizioni transitorie del codice di procedura penale promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Craparotta Mirella ed altri, iscritta
al n. 527 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n.
528 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con due ordinanze emesse nel corso di distinti
procedimenti penali dal Tribunale di Bologna, rispettivamente, l'8
maggio 1990 e il 16 maggio 1990, è stata sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del
codice di procedura penale, nella parte in cui subordina
l'applicazione della riduzione di pena, prevista per il rito
abbreviato, ad una circostanza meramente processuale, quale la
decidibilità del giudizio allo stato degli atti, non riferibile,
come tale, ad alcuna valutazione circa la responsabilità penale o il
comportamento processuale dell'imputato;
che, ad avviso del giudice a quo, la predetta
incostituzionalità deriverebbe dal rilievo che si verrebbero a
produrre effetti sostanziali differenziati, concernenti la riduzione,
o meno, della pena, che non sono in relazione al diverso grado di
responsabilità penale degli imputati, bensì dipendono da un
presupposto processuale, legato all'attività istruttoria compiuta
dall'autorità giudiziaria inquirente e, quindi, indipendente dal
comportamento dell'imputato;
che in ambedue i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata
infondata, dal momento che questa concerne situazioni di fatto non
comparabili ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;
che l'identità delle questioni sollevate con le due ordinanze
citate in epigrafe ne consente la riunione e la decisione in un unico
giudizio;
Considerato che una questione analoga, riferita alle disposizioni
degli artt. 442, secondo comma e 561, terzo comma, del codice di
procedura penale, concernente il rito abbreviato dinanzi al pretore,
è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 284 del 1990,
con la quale si è affermato che il condizionamento, nel rito
abbreviato, della concessione dello sconto della pena alla
sussistenza del presupposto puramente processuale della definibilità
del giudizio allo stato degli atti non contrasta con l'art. 3 della
Costituzione;
che, pur con riferimento alla questione sottoposta al presente
giudizio, la scelta legislativa di attribuire rilevanza, anche agli
effetti sostanziali della determinazione della pena in caso di
condanna, a situazioni processuali, quali la decidibilità del
giudizio allo stato degli atti, non contrasta con il principio di
eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento fra
imputati, dal momento che la disparità del regime sanzionatorio
conseguente all'esperimento, o meno, del rito abbreviato dipende da
differenze relative a situazioni di fatto che non concernono
posizioni giuridicamente omogenee e che, come tali, non sono
suscettibili di comparazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;
che tale scelta legislativa non viola l'art. 3 della
Costituzione neppure sotto il profilo dell'irragionevolezza, dal
momento che, come questa Corte ha affermato nella ricordata sentenza
n. 284 del 1990, la decidibilità del giudizio allo stato degli atti
rappresenta un connotato essenziale di quell'innovazione
assolutamente originale costituita, appunto, dall'introduzione del
rito abbreviato, la quale, per un verso, mira all'attuazione del più
ampio disegno di superamento del grave e diffuso inconveniente
rappresentato dall'eccessiva durata dei processi e, per altro verso,
è subordinata all'iniziativa dell'imputato, il quale
conseguentemente rinuncia alle maggiori possibilità di difesa
offerte dal dibattimento e dal regime ordinario delle impugnazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 247 del testo delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bologna con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte