Ordinanza n. 340/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e segg.
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di
Bocchini Angelo ed altro iscritta al n. 1290 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Susa - con ordinanza emessa il 27 aprile
1984 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 61 ss. cod. proc. pen., in riferimento al primo comma dell'art.
25 Cost., censurando il fatto che non sia stata "prevista tra le cause
di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per
legge (come nella specie) la veste di direttore amministrativo di una
casa mandamentale";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità della questione,
dal momento che il Pretore non avrebbe motivato in alcun modo "la sua
valutazione di non manifesta infondatezza", e concludendo comunque per
il rigetto della questione medesima.
Considerato che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato inducono
la Corte a dichiarare manifestamente infondata, piuttosto che
manifestamente inammissibile, l'impugnativa proposta dal giudice a quo;
che infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte stessa,
il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di
precostituzione del giudice, cioè nell'esigenza - già messa in luce
dalla sentenza n. 29 del 1958 - che questi venga "istituito in base a
criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate
controversie": il che non consente di desumerne che sia
costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di
quel solo parametro - l'astensione o la ricusazione del Pretore, in
quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione la posizione
del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore
amministrativo di una casa mandamentale", sollevata dal Pretore di
Susa, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte