Ordinanza n. 340/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 516/1982
- art. 3legge 516/1982
- art. 2legge 512/1982
- art. 3legge 512/1982
- art. 1d.P.R. 525/1982
- art. 2d.P.R. 525/1982
usata come parametro
citata
- art. 50Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge 7 agosto 1982, n. 512 (recte 516) (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l.10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) e degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati
tributari) promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 dal
Tribunale di Pesaro e il 12 novembre 1985 dal Tribunale di Genova,
iscritte rispettivamente ai nn. 904 del registro ordinanze 1984 e 327
del registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 321 dell'anno 1984 e n. 37/prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 (pervenuta
il 5 luglio 1984) e il 12 novembre 1985
rispettivamente dai Tribunali di Pesaro, nel procedimento penale a
carico di Tonelli Agostino ed altri (ordinanza
n. 904/1984), e di Genova, nel procedimento penale a carico di
Vasirani Renata (ord. n. 327/1986), è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n. 512
(recte 516) e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nelle parti
concernenti le condizioni cui è soggetta l'applicazione
dell'amnistia, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;
che in entrambi i procedimenti agli imputati risulta addebitato
il reato di cui all'art. 50 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed altro;
che i Collegi a quibus censurano la suddetta normativa nella
parte in cui prevede la concessione dell'amnistia anche nei confronti
di chi abbia semplicemente presentato istanza di definizione del
rapporto tributario senza che sia richiesto l'adempimento del debito
d'imposta;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato;
Considerato che le ordinanze sollevano questione identica, talché
i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;
che questa Corte ebbe già a ritenere, in passato, la piena
potestà del legislatore a determinare le condizioni - in ordine al
pagamento dei tributi evasi - per la concessione di amnistia
(sentenza n. 154 del 1974);
che tanto deve riaffermarsi nella fattispecie, non essendo
affatto irrazionale la circostanza che il legislatore non abbia fatto
uso della detta potestà nei sensi ravvisati dai remittenti, essendo
risultato prevalente sull'interesse alla riscossione l'esigenza,
all'incontro, della più rapida definizione della pendenza penale;
che manifestamente infondati pertanto, nell'ambito dei connotati
propri all'istituto dell'amnistia, si pongono i richiami agli artt. 3
e 53 Cost.;
Visti gli artt.26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n.87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n.
516 e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte