Ordinanza n. 340/1988
Altra decisione · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del
codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno
1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25
giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 255 dell'anno 1982;
Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno
1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15 marzo 1982, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3
e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come modificato
dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui,
consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra
in corso di rapporto allorquando questo sia dotato di stabilità,
determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori privati
e quelli pubblici nonché una riduzione del diritto di difesa di
questi ultimi;
che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Luce
S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile perché irrilevante e comunque
manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo, come del resto già aveva fatto
con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato
sotto alcun profilo, la rilevanza della questione sollevata
d'ufficio;
che, in particolare, non ha verificato se all'Istituto Luce
S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e la legge
n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa
essere denunciata da un lavoratore che non dipende da un ente
pubblico, né ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale
sollevata dall'Istituto convenuto, né, infine, ha verificato quale
sia il grado di stabilità del rapporto di lavoro intercorso tra la
Committeri e l'Istituto Luce S.p.A.;
che, quindi, come già questa Corte ha rilevato giudicando sulle
altre ordinanze emesse dallo stesso giudice
a quo (v. ordd. nn. 51 del 1979 e 78 del 1980), si impone la
restituzione degli atti al Pretore di Roma perché svolga il giudizio
di rilevanza e valuti la non manifesta infondatezza della questione
anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e delle ordinanze
nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte