Ordinanza n. 340/1991
Altra decisione · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 21d.l. 69/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, n.
11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con n. 3
ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bassano del Grappa iscritte rispettivamente ai nn. 246, 247 e 286 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della
Repubblica nn. 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi proposti nei confronti di
soggetti sostituti d'imposta, la Commissione tributaria di primo
grado di Bassano del Grappa, con ordinanze di analogo contenuto
emesse il 12 novembre 1990 (reg. ord. n. 246 del 1991), il 25 ottobre
1990 (reg. ord. n. 247 del 1991) e il 22 dicembre 1990 (reg. ord. n.
286 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, primo comma, (in combinato disposto con gli artt. 9,
quarto e settimo comma, e 12, quarto comma) del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), nella parte in cui riserva pari trattamento
sanzionatorio sia a carico del sostituto di imposta che non abbia
presentato la dichiarazione o non abbia effettuato i versamenti
d'imposta dovuti, con innegabile danno per l'Erario, sia a carico del
sostituto che, effettuati regolarmente i pagamenti, ha presentato nei
termini la dichiarazione, ma ad ufficio incompetente, con la
conseguenza che, pervenendo la dichiarazione all'ufficio competente
con ritardo superiore al mese, la stessa si considera omessa;
che la questione è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3, 23 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega per la riforma
tributaria;
che non vi è stata costituzione di parti, mentre è intervenuto
in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
richiamando i precedenti di questa Corte (sentenza n. 82 del 1989,
ordinanze nn. 206 e 103 del 1990, 212 del 1989 e 490 del 1987);
Considerato che i tre giudizi prospettano la medesima questione e
possono pertanto essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto
legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge
15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto la possibilità di
definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27
aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano anche quelle oggetto dei
giudizi a quibus;
che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla
Commissione tributaria rimettente perché valuti se sussista ancora
il requisito della rilevanza della questione alla stregua della
normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla
Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte