Ordinanza n. 340/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 18/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di
affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993
dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride, iscritta al n. 194 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Iride Beltrami contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di
un contratto di affitto di fondo rustico, la Corte d'appello di
Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio
1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 2, del D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui "sino alla
convocazione di cui al comma 1 e comunque non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le
procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici
comunque condotti";
che, ad avviso del giudice remittente, dovendo la sospensione
intendersi riferita non solo alle azioni esecutive, ma anche alle
azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una irragionevole
compressione del diritto del proprietario al rilascio del fondo con
violazione del principio di eguaglianza unitamente al principio di
tutela giurisdizionale dei diritti;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che il decreto-legge n. 18 del 1993 non è stato
convertito in legge, come risulta dal comunicato del Ministero di
grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 1993, né è stato reiterato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 23
gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte