Ordinanza n. 340/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Di Stefano
Claudio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza del 13 febbraio 1995, emanata dopo aver
pronunciato sentenza di merito in un procedimento penale svolto con
il rito del giudizio abbreviato, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Verbania ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di
procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 27 della
Costituzione;
che il giudice a quo impugna l'art. 275 citato in quanto, in
relazione al titolo di reato (già) devoluto alla cognizione del
rimettente (omicidio volontario), una volta esclusa l'insussistenza
di esigenze cautelari, la norma stessa non consente l'applicazione di
misure diverse dalla custodia in carcere;
che, secondo l'ordinanza di rinvio, mentre non è censurabile
che in relazione a più gravi titoli di reato, tra cui quello
accennato, il legislatore abbia stabilito una presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari - superabile, come detto, con
puntuale verifica e motivazione della loro non ricorrenza in concreto
- risulta viceversa incongruo l'aver stabilito che la garanzia di
dette esigenze debba essere in ogni caso affidata allo strumento
della custodia cautelare in carcere;
che la riferita disciplina sarebbe, in questa prospettiva,
irragionevole e altresì lesiva del precetto dell'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, il quale ultimo esclude che la custodia
possa costituire una forma di espiazione anticipata di pena; per
ovviare a tali censure, conclude il rimettente, occorrerebbe affidare
al giudice il potere di valutare nel caso concreto la sufficienza di
una misura diversa ai fini cautelari, secondo un meccanismo di
presunzione semplice (di adeguatezza della custodia detentiva)
superabile di volta in volta secondo le evenienze del singolo
procedimento, analogamente a quanto stabilito dallo stesso art. 275
in relazione al presupposto dell'esistenza delle ragioni di cautela;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, come risulta dalla stessa esposizione
dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di
procedura penale, dopo aver provveduto - contestualmente alla
statuizione sul merito dell'imputazione, con la sentenza resa in data
14 dicembre 1994 all'esito del giudizio abbreviato - sulla richiesta
di rimessione in libertà dell'imputato, e precisamente dopo aver
respinto detta richiesta, nell'assunto dell'esigenza di non
pregiudicare il diritto dell'imputato di impugnare il provvedimento
reiettivo;
che, dunque, per un verso il giudice a quo ha già fatto
applicazione della norma denunciata di incostituzionalità, mentre
per altro verso lo stesso giudice, avendo provveduto - negativamente
- sulla richiesta dell'imputato ha perso ogni potere di controllo
sullo status libertatis, potere che, in ipotesi, potrebbe
riespandersi solo a seguito di una nuova domanda di parte, attesa la
tassatività delle ipotesi in cui al giudice è consentito provvedere
di ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari
personali, ex art. 299, comma 3, del codice di procedura penale (cfr.
ord. n. 435 del 1993), ipotesi che non ricorrono nella fattispecie
del giudizio a quo;
che, per entrambi i profili detti, la questione sollevata
risulta priva del necessario requisito della pregiudizialità e della
rilevanza rispetto al processo a quo e pertanto va dichiarata
manifestamente inammissibile, in conformità del costante
orientamento di questa Corte (da ultimo, ex plurimis, ord. n. 285 del
1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte