Ordinanza n. 340/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11
novembre 1996 dal tribunale di Verona, iscritta al n. 3 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Verona con ordinanza in data 11
novembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice,
pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni
imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri
concorrenti nei medesimi reati;
che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare ai coimputati la
pena su richiesta egli avrebbe compiuto una valutazione "non solo
formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle
indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità" in
ordine ai medesimi fatti, contestati agli imputati non patteggianti
(corruzione, turbata libertà degli incanti, ecc.), il cui diritto di
difesa risulterebbe compromesso, con conseguente vulnerazione del
principio del giusto processo;
che, secondo il remittente, la sentenza n. 371 del 1996 di questa
Corte non potrebbe trovare applicazione nel caso sottoposto al suo
esame, poiché il decisum di quella pronuncia non parrebbe
"ricomprendere l'ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata
incidentalmente valutata allo stato degli atti e con giudizio in
chiave essenzialmente negativa ai sensi dell'art. 129 cod. proc.
pen.";
Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica
sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice
che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla
responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da
incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente
celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;
che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la
precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze
n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di
persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun
concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della
fattispecie, una segmen-tazione di processi e la scomposizione del
fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in
processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare
quella dell'altro;
che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il
principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente
dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno
stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi
la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo
reato;
che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere
estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei
confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve
essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza
che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,
sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità
penale di una persona formalmente estranea al processo;
che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi
dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante
può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in
ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare
l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;
che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Verona
nelle sentenze di applicazione della pena rese nei confronti di
alcuni dei concorrenti abbia espresso una valutazione, neppure
superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli ulteriori
concorrenti estranei al processo, la posizione dei quali è quindi
rimasta non pregiudicata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Verona con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte