Ordinanza n. 341/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 22 aprile 1982, n.168 (Misure fiscali per lo
sviluppo dell'edilizia abitativa) promossi con ordinanze emesse il 2
giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì, il
16 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso
e il 24 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Grosseto, iscritte rispettivamente al n. 1102 del registro ordinanze
1984, al n. 635 del registro ordinanze 1986 e al n.15 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25- bis dell'anno 1985, n.53/prima serie speciale dell'anno 1986 e
n.11/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con tre ordinanze emesse il 2 giugno 1984, il 16 e il
24 giugno 1986 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Forlì, di Treviso e di Grosseto è stata sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, l. 22 aprile 1982 n.168 nella parte in cui non prevede
"l'esenzione parziale dell'imposta di cui all'art. 2 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 sugli incrementi di valore conseguenti
all'alienazione di fabbricati destinati ad abitazione quando
l'alienante reimpiega solo parzialmente il corrispettivo conseguito
nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione", per
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato deducendo l'infondatezza
della questione;
Considerato che, avendo le ordinanze di rimessione sollevato
identico incidente, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le situazioni poste a confronto dai giudici a quibus tra chi
destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile
(avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile
adibito a propria abitazione con il conseguente beneficio, per ciò
stesso, dell'esenzione dall'INVIM e chi invece reimpieghi solo
"parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto sono
palesemente disomogenee in relazione alla ratio della norma, che è
sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo
dell'edilizia abitativa;
che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di
concreto significato ove l'esenzione fosse estesa anche all'ipotesi
del reimpiego "parziale" di detto corrispettivo, "parzialità"
d'altronde comprensiva, nella sua lata accezione, anche dell'ipotesi
di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale, del tutto
incompatibile con la finalità e la funzione stessa della
disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il
pieno riutilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a
propria abitazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 22
aprile 1982 n. 168 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte