Ordinanza n. 341/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 443Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,
terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978 n.
46 (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e
i sordomuti), come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge
della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29, promossi con due
ordinanze emesse dal Pretore di Bolzano il 12 febbraio 1982 e il 18
dicembre 1985, iscritte al n. 281 del registro ordinanze 1982 e al n.
186 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 269 dell'anno 1982 e n. 28, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Mattana Angelo ed altri, di
Bravi Goliardo e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento promosso da Mattana Angelo,
Antonio, Rosa e Maria Lucia contro la Provincia Autonoma di Bolzano,
avente ad oggetto il pagamento dei ratei di indennità di
accompagnamento richiesta dalla loro de cuius Maria Lazzarotto
Mattana e negata dalla Giunta provinciale per non essere stata la
defunta sottoposta al prescritto accertamento sanitario, il Pretore
di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 1°
agosto 1980 n. 29 (recte: dell'art. 30, terzo comma, della legge
provinciale di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46, come modificato
dall'art. 1 della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29),
in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che
esso determina tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il
riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del
minorato che non lo ha ottenuto;
che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito
sulla fondatezza della questione, dipendendo, a loro avviso, detta
discriminazione da una circostanza meramente casuale, non sorretta da
alcuna giustificazione ragionevole, quale è la maggiore o minore
tempestività dell'accertamento medico;
che la Provincia Autonoma ha eccepito l'irrilevanza della
questione in quanto la norma richiede l'effettuazione
dell'accertamento sanitario, non avvenuto nella specie per la morte
dell'interessata verificatasi poco dopo la presentazione della
domanda; e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della questione
stessa per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto
e perché la stessa legge provinciale n. 29 del 1980 pone, all'art.
2, secondo comma, un termine ragionevole di sei mesi per
l'espletamento dell'accertamento tecnico, secondo una valutazione
discrezionale rimessa al legislatore;
che nel procedimento proposto da Bravi Goliardo, Giovanni e
Luisa, quali eredi di Prearo Annamaria Bravi, contro la Provincia
Autonoma di Bolzano, a seguito del rigetto della domanda proposta in
sede amministrativa, per ottenere il pagamento dei ratei della
pensione o dell'assegno di invalidità spettante alla loro de cuius
dal 1° gennaio 1982 al 30 aprile 1983, lo stesso Pretore (R.O. n.
186/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale n. 46 del 1978,
come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge provinciale
n. 29 del 1980 in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma
censurata non consente agli eredi della persona asseritamente inabile
la possibilità di proseguire l'azione per il riconoscimento del loro
diritto qualora la morte di detta persona intervenga dopo la
decisione negativa della Commissione sanitaria provinciale e prima
del definitivo riconoscimento dello stato di invalidità;
che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito
sulla fondatezza della questione rilevando che nella specie vi era
già stato l'accertamento medico-legale, che però non aveva
riconosciuto la sussistenza di una malattia di grado invalidante;
che la Provincia Autonoma di Bolzano ha, anzitutto, eccepito
l'irrilevanza della questione in quanto la signora Prearo Bravi era
deceduta dopo che l'accertamento medico-legale aveva avuto esito
negativo; e, nel merito, la infondatezza della stessa questione
essendo già intervenuto l'accertamento stesso con tale esito;
Considerato che le due questioni, siccome connesse, possono essere
riunite e decise con un'unica ordinanza;
che non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con
l'ordinanza del 12 febbraio 1982 (R.O. n. 281/82), essendo
nettamente diverse le situazioni poste a raffronto;
che non sussiste nemmeno la violazione del precetto
costituzionale (art. 24 Cost.) denunciata con la seconda ordinanza
(R.O. n. 186/86) in quanto la stessa norma impugnata consente agli
eredi di ottenere l'accertamento degli ulteriori requisiti per la
concessione della pensione anche dopo la morte dell'inabile ed anche
dopo che l'accertamento medico-legale abbia avuto esito positivo;
mentre, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito negativo
occorre, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, proporre il
ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. e la
sua proposizione sospende il giudizio; sicché in tale situazione
deve ritenersi assicurata la tutela giudiziale del preteso diritto
fatto valere;
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge
della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come
modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa
provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte