Ordinanza n. 341/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 545/1988
- art. 6legge 545/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed
Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in
cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 1 e 12
del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che le regioni Toscana ed Emilia Romagna, con ricorsi
notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati,
rispettivamente, il 2 e l'8 febbraio 1989, hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle
Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte