Ordinanza n. 341/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. "New Center Color" e la
S.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un
decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla
somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso
il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione
dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod.
proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per
"ingiustificata disparità di trattamento probatorio tra forniture di
merci e prestazioni fatturate di servizi";
che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la
questione in quanto originata da una domanda sulla quale è
competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;
Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice
istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto
l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che il giudice istruttore non può pregiudicare, nemmeno
incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il
potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti
di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento
appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;
che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui
all'art. 648 cod. proc. civ., egli è legittimato a proporre la
suddetta questione di costituzionalità dell'art. 634 cod. proc.
civ.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte